Con quanta cura (enciclica) - Sillabo/Sillabo/Paragrafo 6

Paragrafo 6

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Papa Pio IX - Con quanta cura - Sillabo (1864)
Traduzione dal latino di Anonimo (1864)
Paragrafo 6
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§ VI.

Errori che riguardano la Società civile,
considerata così in sè,
come nelle sue relazioni colla Chiesa.


XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl’interessi della umana società.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

XLI. Al potere civile, anche esercitato da signore infedele compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; e però gli appartiene non solo il diritto, che dicono dell'exequatur, ma ancora il diritto, che dicono di appello per abuso.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLII. Nella collisione delle leggi dell’una e dell’altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLIII. Il potere laicale ha l’autorità di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che diconsi Concordati) pattuiti colla Sede apostolica intorno all’uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi a malgrado dei suoi reclami.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.

XLIV. L’autorità civile può mescolarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all’amministrazione dei sagramenti, ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

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XLV. L’intero regolamento delle pubbliche scuole nelle quali è istituita la gioventù di alcuno Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminarii vescovili, può e dev’essere attribuito all’autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun’altra autorità il diritto d’intromettersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studii, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell’approvazione dei maestri.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Quibus luctuosissimis, 5 settembre 1851.

XLVI. Anzi negli stessi Seminarii de’ chierici, il metodo da adoperare negli studii è soggetto alla civile autorità.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XLVII. L’ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsivoglia classe del popolo, e generalmente gl’istituti pubblici, che sono destinati all’insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonchè all’educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa e si sottomettano al pieno arbitrio dell’autorità civile e politica, secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.

Lett. all’Arciv. di Friburgo, Quum non sine, 14 luglio 1864.

XLVIII. Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica e dall’autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.

Lett. all’Arcivescovo di Friburgo Quum non sine, 14 luglio 1864.

IL. La civile autorità può impedire i Vescovi ed i popoli fedeli dal comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

L. L’autorità laicale ha di per se il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla santa Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

LI. Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall’esercizio del ministero pastorale, nè è tenuto [p. 27 modifica] obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione de’ vescovati e de’ Vescovi.

Lettere apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LII. Il Governo può di suo diritto mutare la età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle Famiglie Religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

LIII. Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle Famiglie Religiose, e de’ loro diritti e doveri; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e rompere i voti solenni; e parimente può spegnere del tutto le stesse Famiglie Religiose come anche le Chiese collegiate ed i beneficii semplici, ancorachè di giuspadronato, e sommettere ed appropriare i loro beni e le rendite all’amministrazione ed all’arbitrio della civile podestà.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum saepe, 26 luglio 1855.

LIV. I Re ed i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

Lettere apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.