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XLV. L’intero regolamento delle pubbliche scuole nelle quali è istituita la gioventù di alcuno Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminarii vescovili, può e dev’essere attribuito all’autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun’altra autorità il diritto d’intromettersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studii, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell’approvazione dei maestri.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Quibus luctuosissimis, 5 settembre 1851.

XLVI. Anzi negli stessi Seminarii de’ chierici, il metodo da adoperare negli studii è soggetto alla civile autorità.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XLVII. L’ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsivoglia classe del popolo, e generalmente gl’istituti pubblici, che sono destinati all’insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonchè all’educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa e si sottomettano al pieno arbitrio dell’autorità civile e politica, secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.

Lett. all’Arciv. di Friburgo, Quum non sine, 14 luglio 1864.

XLVIII. Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica e dall’autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.

Lett. all’Arcivescovo di Friburgo Quum non sine, 14 luglio 1864.

IL. La civile autorità può impedire i Vescovi ed i popoli fedeli dal comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

L. L’autorità laicale ha di per se il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla santa Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

LI. Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall’esercizio del ministero pastorale, nè è tenuto