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XLV. L’intero regolamento delle pubbliche scuole nelle quali è istituita la gioventù di alcuno Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminarii vescovili, può e dev’essere attribuito all’autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun’altra autorità il diritto d’intromettersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studii, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell’approvazione dei maestri.
- Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
- Alloc. Quibus luctuosissimis, 5 settembre 1851.
XLVI. Anzi negli stessi Seminarii de’ chierici, il metodo da adoperare negli studii è soggetto alla civile autorità.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
XLVII. L’ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsivoglia classe del popolo, e generalmente gl’istituti pubblici, che sono destinati all’insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonchè all’educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa e si sottomettano al pieno arbitrio dell’autorità civile e politica, secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.
- Lett. all’Arciv. di Friburgo, Quum non sine, 14 luglio 1864.
XLVIII. Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica e dall’autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.
- Lett. all’Arcivescovo di Friburgo Quum non sine, 14 luglio 1864.
IL. La civile autorità può impedire i Vescovi ed i popoli fedeli dal comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.
- Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
L. L’autorità laicale ha di per se il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla santa Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
LI. Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall’esercizio del ministero pastorale, nè è tenuto