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Errori che riguardano la Società civile,
considerata così in sè,
come nelle sue relazioni colla Chiesa.
XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.
- Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl’interessi della umana società.
- Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
- Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
XLI. Al potere civile, anche esercitato da signore infedele compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; e però gli appartiene non solo il diritto, che dicono dell'exequatur, ma ancora il diritto, che dicono di appello per abuso.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XLII. Nella collisione delle leggi dell’una e dell’altra potestà, deve prevalere il diritto civile.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XLIII. Il potere laicale ha l’autorità di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che diconsi Concordati) pattuiti colla Sede apostolica intorno all’uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi a malgrado dei suoi reclami.
- Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
- Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.
XLIV. L’autorità civile può mescolarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all’amministrazione dei sagramenti, ed alle disposizioni necessarie per riceverli.
- Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
- Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.