Codice di procedura penale/Libro X/Titolo I
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Titolo I - Giudicato
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Art. 648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629).
2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione (606), la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna (460) è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.
Art. 649 Divieto di un secondo giudizio
1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648).
2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (428).
Art. 651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Art. 652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 21.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Art. 653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare2
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Art. 654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell’imputato, della parte civile (76) e del responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.