Codice di procedura penale/Libro X/Titolo II

Libro X
Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

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Libro X
Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
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Art. 655 Funzioni del pubblico ministero

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti (28 reg.).

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l’esecuzione di un provvedimento è necessaria l’autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità competente; l’esecuzione è sospesa fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell’autorizzazione è sorta nel corso dell’esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione.

Art. 656 Esecuzione delle pene detentive1

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva (29 reg.), il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al ministro della giustizia e notificato all’interessato (156).

3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’art. 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1).

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (2)

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (3).

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter (4), comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al Tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.

7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale (5).
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere (285) nel momento in cui la sentenza diviene definitiva (648).
c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale](6).

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari (284) per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5 (7), il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

1) comma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b) punto 1)del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

2) comma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b) punto 1) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

3) comma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b)punto 1) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

4)comma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b) punto 2) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

5) comma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b) punto 3) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

6) comma soppresso dall'art.1 comma lett. b) punto 3) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

7)coma cosi modificato dall'art.1 comma lett. b) punto 4) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94

Art. 657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso (2853). Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 s. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 comma 2.

Art. 659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall’art. 656 comma 4 (189 att.). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (199 s. c.p.) diverse dalla confisca (240 c.p.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell’interessato.

Art. 660 Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (181 att.).

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell’effettiva insolvibilità del condannato (182 att.; 30 reg.) e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l’esecuzione è stata differita.

4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

Art. 661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’art. 660.

Art. 662 Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.

Art. 663 Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (80 c.p.).

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691 s.).

4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente.


Note

  1. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.