Codice di procedura penale/Libro IX/Titolo IV
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Titolo IV - Revisione
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Art. 629 Condanne soggette a revisione1
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.
Art. 630 Casi di revisione
1. La revisione può essere richiesta:
- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479;
- c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631;
- d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 631 Limiti della revisione
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.
Art. 632 Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
- a) il condannato o un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
- b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 633 Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (122). Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti nella Cancelleria della Corte di Appello nei cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.
2. Nei casi previsti dall’art. 630 comma 1 lett. a) e b), ana richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
Art. 634 Declaratoria d’inammissibilità
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di Appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. L’ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione (606). In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra sezione della Corte di Appello che ha pronunciato l’ordinanza prevista dal comma 1 o alla Corte di Appello più vicina (175 att.).
Art. 635 Sospensione dell’esecuzione
1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.
Art. 636 Giudizio di revisione
1. Il presidente della Corte di Appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Art. 637 Sentenza
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo (529-531).
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 638 Revisione a favore del condannato defunto
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
Art. 639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta
1. La Corte di Appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’art. 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’art. 240 comma 2 n. 2 c.p.
Art. 640 Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione (606).
Art. 641 Effetti dell’inammissibilità o del rigetto
1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Art. 642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell’interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato. L’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell’interessato, il presidente della Corte di Appello dispone con ordinanza che l’estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura della Cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Art. 643 Riparazione dell’errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’art. 657 comma 2.
Art. 644 Riparazione in caso di morte
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall’art. 463 c.c.
Art. 645 Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell’art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.
Art. 646 Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le forme previste dall’art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606).
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
Art. 647 Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Note
- ↑ Articolo modificato con la Legge 12 giugno 2003, n. 134 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003 .