Codice di procedura penale/Libro IX/Titolo III

Libro IX
Titolo III - ricorso per cassazione

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CAPO I Disposizioni generali

Art. 606 Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 s.), di inutilizzabilità (191), di inammissibilità o di decadenza (173);
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Art. 607 Ricorso dell’imputato

1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593).

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (535, 592).

Art. 608 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593).

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’art. 569 e da altre disposizioni di legge.

Art. 609 Cognizione della Corte di Cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

CAPO II Procedimento

Art. 610 Atti preliminari1

1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell’articolo 611. Ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (170 att.) quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. Abrogato La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza (169 att.), la Cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio2.

Art. 611 Procedimento in Camera di consiglio3

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41, 48, 4289), la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell’art. 442. Se non è diversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall’art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza (169 att), tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

2. Abrogato Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l’inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.

Art. 612 Sospensione dell’esecuzione della condanna civile

1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile (83 s.), la Corte di Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 613 Difensori

1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma dell’art. 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Art. 614 Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione (523-524) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.).

CAPO III Sentenza

Art. 615 Deliberazione e pubblicazione

1. La Corte di Cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

Art. 616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L.500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

Art. 617 Motivazione e deposito

1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.).

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità (174 att.).

Art. 618 Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (172 att.).

Art. 619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (130).

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Art. 620 Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (20);
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona (68);
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello;
l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

Art. 621 Effetti dell’annullamento senza rinvio

1. Nel caso previsto dall’art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Art. 622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Art. 623 Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:

a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (173 att.);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (175 att.);
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;

Art. 624 Annullamento parziale

1. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata (648) nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La Corte di Cassazione provvede in Camera di consiglio senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 (130).

Art. 624-bis. Cessazione delle misure cautelari4

1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.

Art. 625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza

1. In caso di annullamento con rinvio (623), la Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio (620) o di rettificazione (619), la Cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell’originale, della decisione della Corte (27 reg.).

Art. 625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto5

1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore.

Art. 626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria (217 coord., 287-290) o una misura di sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti (28 reg.).

Art. 627 Giudizio di rinvio dopo annullamento

1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25.

2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (603) per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (173 att.).

4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

Art. 628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 comma 3.


Note

  1. Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.
  2. La Legge 26 marzo 2001, n. 128 ha soppresso altresì il seguente periodo (In quest’ultimo caso, l’avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.).
  3. Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  4. Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.
  5. Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.