Codice di procedura penale/Libro IX/Titolo II

Libro IX
Titolo II - Appello

../Titolo I ../Titolo III IncludiIntestazione 8 settembre 2010 75% Diritto

Libro IX - Titolo I Libro IX - Titolo III

Art. 593 Casi di appello

1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.

Art. 594 Appello del pubblico ministero

ABROGATO1

Art. 595 Appello incidentale

1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’art. 584.

2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584.

3. L’appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall’art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’art. 587.

4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità (591) dell’appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.

Art. 596 Giudice competente

1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la Corte di Appello.

2. Sull’appello proposto contro le sentenze della Corte di Assise decide la Corte di Assise di Appello.

3. Salvo quanto previsto dall’art. 428 sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte di Assise.

Art. 597 Cognizione del giudice di appello

1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna (533), il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici (168, 1753 c.p.), applicare, quando occorre, misure di sicurezza (199 s. c.p.) e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento (529-531), il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie (19 c.p.) e le misure di sicurezza (199 s. c.p.).

3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. In ogni caso se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione (812 c.p.), la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena (163 c.p.), la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 c.p.

Art. 598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 599 Decisioni in Camera di consiglio

1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze (69 c.p.), o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62-bis c.p.), di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.

2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in Camera di consiglio, a norma dell’art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. La Corte provvede in Camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

Art. 600 Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’art. 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

Art. 601 Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. f).

Art. 602 Dibattimento di appello

1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.

Art. 603 Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado (487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Art. 604 Questioni di nullità

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’art. 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate (183, 184), il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli (185) o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione (162, 162-bis c.p.), il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Art. 605 Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione (665) e non è stato proposto ricorso per cassazione.


Note

  1. D.Lgs.19.2.1998 n. 51 .