Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo X

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TITOLO X.

DELLA MINORE ETA’, DELLA TUTELA, E DELLA EMANCIPAZIONE.


CAPO PRIMO.

Della Minore età.

388. Il minore è la persona dell’uno e dell’altro sesso, la quale non è giunta ancora all’età d’anni ventuno compiti.

V. Institut. lib. 1, de curatoribus in princ.


CAPO II.

Della Tutela.


Sezione prima.

Della Tutela del Padre e della Madre.

389. Il padre, durante il matrimonio, è l’amministratore de’ beni di proprietà de’ suoi figlj minori.

Egli è tenuto a rendere conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui egli non ha l’usufrutto, e della sola proprietà di quegli, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de’ conjugi, la tutela de’ figlj minori e non emancipati appartiene ipso jure al genitore superstite.

Leg. 18. ff. de tutelis. Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio.

391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se il padre specifica gli atti, pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l’assistenza di esso.

392. La nomina del consulente non potrà essere fatta che in una delle seguenti maniere:

1mo. Per un atto di ultima volontà;

2do. Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notari.

Ulp. fragm, tit. 11, §. 14. — Leg. 1, 3, et 4, ff. de testamentaria tutela.

393. Se alla morte del marito, la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà ipso jure il surrogato tutore.

Leg. 8, ff. de curatoribus furioso dandis. l. 20, ff. de tutoribus et curatoribus datis. Leg. 48, ff. de administratione et periculo.

394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela; nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

Leg. 2, §. 1, et 2, ff. qui petant tutores. Leg. 3, et Leg. 11, cod. eod.

(Secondo il diritto romano, la madre, che non aveva fatti nominar dei tutori ai figlj, era esclusa dalla lor successione intestata. Leg. 2, §. 23, ad senatus-consultum Tertullianum.)

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba essere conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà ipso jure la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela, ch’essa avrà indebitamente conservata.

Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio, Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur, Novell. 22, cap. 40, Novell. 94, cap. 2, Novell. 118, cap. 5.

396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente risponsabile unitamente alla moglie, dell’amministrazione posteriore al matrimonio.

Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.


Sezione II.

Della Tutela conferita dal Padre e dalla Madre.

397. Il diritto personale di eleggere un tutore parente anche estraneo, non appartiene che a quello de’ genitori, il quale morrà l’ultimo.

Ulp. Fragm. tit. 11, §. 14. — Leg. 1, 3, et 4, de testamentaria tutela. Leg. 4, cod. eod. Leg. 2, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 1, cod. eod. — Leg. 4, cod. de testam. tutel.

398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all’articolo 392, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

Leg. 1, 3, et 9, ff. de testamentaria tutela. — instit. §. 5, qui testamento tutores dari possunt. — Leg. 3, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 2, cod. de confirm. tutor.

399. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figlj del primo suo matrimonio, non può eleggere ad essi un tutore.

Argum. ex Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio fungi potest.

400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figlj nati dal primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d’altronde nella classe di quelle persone, alle quali, in mancanza di questa elezione speciale, può il consiglio di famiglia addossarne il peso.

Leg. 27, Leg. 28, §. 1, Leg. 32, 33, et 36, ff. de excusationibus tutorum. — Leg. 28, ff. de testam. tutel.


Sezione III.

Della Tutela degli Ascendenti.

402. Quando dall’ultimo dei genitori defunti non sia stato destinato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all’avo materno, e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l’ascendente paterno venga preferito costantemente all’ascendente materno del grado medesimo.

Leg. 12. tabularum, tabula 5. Leg. 1, 7, 9, et 10, ff. de legitimis tutoribus. Leg. 2, cod. eod.

403. Mancando l’avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all’avo paterno del padre del minore.

404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti.


Sezione IV.

Della Tutela conferita dal Consiglio di Famiglia.

405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschj, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, de’ suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora ex officio e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore.

Leg. 2, in pr. et §. 3, ff. qui petant tutores. Leg. 4, cod. eod.

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l’ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all’affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto, unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti od affini nell’una o nell’altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata nell’articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati in distanza maggiore, oppure dei cittadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quando anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra l’intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora, fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno per ogni tre miriametri.

412. I parenti, gli affini, o gli amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.

413. Qualunque parente, affine, od amico, chiamato, e che, senza legittima scusa, non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l’interesse del minore, il giudice di pace potrà rimettere l’assemblea ad altro giorno determinato, o prorogarla.

415. Quest’assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voto deliberativo e preponderante in caso di parità di opinioni.

417. Quando il minore, domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l’amministrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l’altro per la loro rispettiva amministrazione.

Leg. 4, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 2, cod. si ex pluribus tutoribus. Leg. 2, cod. de periculo tutorum. Leg. 2, cod. de dividenda tutela.

418. Il tutore, in tale qualità, agirà ed amministrerà, dal giorno della sua deputazione, se era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

Leg. 1, §. 1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 5, §. ultim., ff. eod. Leg. 19, cod. eod.

419. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l’amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore.

Leg. 16, §. 1, ff. de tut. Leg. 1, ff. de fidejuss. et nominat. tutor. Leg. ult. ff. de administrat. et peric. tut.


Sezione V.

Del Tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell’agire per gl’interessi del minore, allorchè si troveranno in opposizione con quelli del tutore.

421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni I, II, e III del presente capo, questo tutore, prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla deputazione di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell’amministrazione prima di avere adempito a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato ad istanza dei parenti, creditori, od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace ex officio, potrà, se vi è stato dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

422. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

423. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, eccettuato il caso in cui sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui il tutore non appartiene.

424. Se la tutela diverrà vacante, o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non sottentrerà ipso jure al tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi che ne potessero derivare al minore.

425. Le incombenze del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

426. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI e VII di questo capo, si applicheranno ai tutori surrogati.

Nondimeno il tutore non potrà provocare la destituzione del surrogato tutore, nè votare nei consiglj di famiglia convocati a quest’oggetto.


Sezione VI.

Delle Cause che dispensano dalla Tutela.

427. Sono dispensati dalla tutela,

I membri delle autorità stabilite nel titolo II del secondo statuto costituzionale, e nel titolo IV. del terzo statuto;

I giudici del tribunale di cassazione, il Regio Procuratore generale ed i sostituti presso il medesimo;

I commissarj della contabilità nazionale; 1

[Le persone indicate nei Titoli III, V, VI, VIII, IX, X, e XI, dell’atto delle costituzioni del 18 Maggio 1803, i giudici nella Corte di Cassazione, il Regio Procurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Regia.] 2

I prefetti;

Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela.

Leg. 6, §. 16, Leg. 17, §. 5, ff. de excusation. tutorum.

428. Sono egualmente dispensati dalla tutela,

I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno.

Leg. 1, et 2, cod. si tutor. vel curator reipublicæ causa aberit. Leg. 32, et 36, Leg. 38, §. 1, Leg. 10, §. 2, Leg. 3, Leg. 22, §. 11, ff. ex quibus causis majores. Leg. 4, cod. qui dare tutores vel curatores possunt.

429. Se la missione non è autentica, e sia impugnata, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichiarazione col mezzo del ministro, da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.

430. I cittadini della qualità indicata ne’ precedenti articoli, che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servigj o missioni che gli dispensano, non saranno più ammessi a chiedere d’esserne liberati per le stesse cause.

Leg. 17, §. 5, ff. de excusationibus tutorum.

431. Coloro, per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite posteriormente all’accettazione ed amministrazione d’una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno, entro un mese, far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servigj o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

432. Qualunque cittadino che non sia parente, nè affine, non può esser costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui, nella distanza di quattro miriametri, non esistessero parenti od affini in istato di amministrarla.

Instit. de excusationibus tutorum, §. 10.

433. Qualunque persona in età d’anni sessantacinque compiti, può ricusare d’essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settant’anni farsi liberare dalla tutela.

Leg. 2, ff. de excusat. tutor. Leg. unica cod. qui ætate se excusant.

434. Qualunque persona attaccata da una grave infermità debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere d’esserne liberata, se la infermità gli è sopravvenuta dopo la sua nomina.

Leg. 10, §. 9, Leg. 11, et 40, ff. de excusat. tutor. Leg. unica cod. qui morbo se excusant.

435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall’accettarne una terza.

Un conjuge, o un padre già incaricato d’una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccettuato quella de’ suoi figlj.

Leg. 2, §. 9, Leg. 3, ff. de excusation. tutor. Leg. 4, §. 1, Leg. 5, et 31, in pr. §. 2, Leg. 4, ff. eod.

436. Coloro che hanno cinque figlj legittimi, sono dispensati da ogni tutela, a riserva di quella de’ propri figlj.

I figlj morti in attività di servizio nelle regie armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispensa.

Gli altri figlj morti non faranno numero, se non in quanto che abbiano lasciati dei figlj tuttora viventi.

Instit. in pr. de excusationib. tutorum vel curat. Leg. 2, §. 2, 4, 6, 7, et 8, ff. de excusationibus tutor. Leg. 1, cod. qui numero liberorum se excusant. Leg. 18, ff. de excusat. tut. — Leg. 2, §. 7, ff. de excus. tut. Leg. 2, cod. qui numero liberorum se excusant. — Leg. 7, ff. de statu hominum. Leg. 231, ff. de verborum significatione. Leg. 129, ff. eod.

437. La sopravvenienza di figlj durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

Leg. 2, §. 4, 6, et 8, ff. de excusationib. tutorum.

438. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d’inammissibilità di ogni suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.

439. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

A questo effetto dovrà fare le relative incumbenze nel termine di tre giorni, da decorrere dalla notificazione fattagli della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo del suo domicilio a quello dove debbe esercitarsi la tutela: trascorso questo termine, non sarà più ammissibile la domanda.

Argum. ex Leg. 1, §. 1, ff. de administ. et peric. tut.

440. Se sono rigettati gli addotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai tribunali per fargli ammettere, ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente.

441. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato i motivi di scusa, potranno essere condannati nelle spese del giudizio.

Se succumbe, vi sarà condannato egli stesso.


Sezione VII.

Dell’Incapacità, e delle cause di Esclusione e di Rimozione dalla Tutela.

442. Non possono essere tutori nè membri dei consiglj di famiglia,

1mo. I minori, eccettuati il padre o la madre;

2do. Gl’interdetti;

3zo. Le donne, a riserva della madre e delle ascendenti;

4to. Tutti quelli che hanno o dei quali il padre o la madre avesse col minore una lite in cui fossero compromessi lo stato, la sostanza, o una parte considerabile de’ beni dello stesso minore.

Leg. 5, cod. de legitimis tutor. Leg. 11, Leg. 13[?], §. 1, Leg. 17, ff. de tutelis; Leg. 2, ff. de regulis juris; Leg. 1, 2, et 3, cod. quando mulier tutelæ officio; Leg. 10, §. 8, Leg. 11, et 40[?], ff. de excusationib. tutor.; Leg. 26, in pr.; Leg. 27, §. 1, ff. de testamentaria tutela. — Novell. 94, cap. 2, novell. 118, cap. 5. — Leg. 6, §. 18, Leg. 20, et 21, ff. de excusationib. tut. — Novell. 72, cap. 2, et 5. — Leg. 3, §. 12, ff. de suspectis tutorib.

443. La condanna ad una pena afflittiva od infamante opera ipso jure l’esclusione dalla tutela, ed egualmente ne produce la destituzione, nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

444. Sono parimente esclusi dalla tutela, ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio,

1mo. Le persone di notoria cattiva condotta;

2do. Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà;

Leg. 3, §. 5, ff. de suspectis tutor. Dicta Leg. 3, §. 17, Leg. 4, §. 4, ff. eod. tit.; Leg. 6, ff. ubi pupillus educari.

445. Qualunque individuo, che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

446. Ogni qual volta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surrogato tutore, o ex officio dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall’ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani, o in altro de’ gradi più prossimi.

Argum. ex Leg. 1, §. 3, et 4, ff. de suspectis tutor. Leg. 6, §. 1, cod. eod.; leg. 1, §. 7, ff. de officio præfect. urb.

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia che pronunzierà l’esclusione o la destituzione del tutore, sarà motivata, e non potrà esser presa se non sentito o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Quando reclami, il surrogatovi tutore addomanderà l’omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, il quale pronunzierà salva l’appellazione.

Il tutore escluso o rimosso può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti o gli affini, che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire in causa, la quale verrà istrutta e giudicata come affare d’urgenza.


Sezione VIII

Dell’Amministrazione del Tutore.

450. Il tutore avrà cura della persona del minore e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile d’ogni danno ed interesse, che potrebbero risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare, o prendere in affitto i beni del minore, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l’affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro il suo pupillo.

Leg. 12, §. 3, ff. de administr. et periculo tut. Leg. 33[?], Leg. 5, §. 7, Leg. 10, ff. eod. tit. Leg. 7, cod. arbitrium tutelæ. Leg. [?], in pr. ff. de tutelæ et rationibus distrahendis. Leg. 34, §. 7, Leg. 46, ff. de contrahenda emptione. — Novell. 72, cap. 5. Leg. 5, cod. de contrahenda emptione.

451. Il tutore nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina da esso legalmente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli, nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all’inventario dei beni del minore, in presenza del surrogato tutore.

Se al tutore è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell’inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sulla domanda che il pubblico uffiziale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

Leg. 7, in pr. ff. de administratione et periculo tutor. Leg 22, et 24, cod. de administratione tut. vel curat. Leg. 27, cod. de episcop. audientia. Leg. 13, §. 1, cod. arbitr. tutelæ. — Argum. ex novella 72, cap. 5, — Authentica minoris cod. qui dare tutores vel curatores.

452. Nel mese successivo al compimento dell’inventario, il tutore, in presenza del surrogato tutore, farà vendere tutti i mobili, eccettuati quelli che il consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a conservare in natura, mediante incanto tenuto da un ufficiale pubblico, prevj gli affissi e le pubblicazioni di cui si farà menzione nel processo verbale della vendita[, tutti i mobili ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura]. 3

Leg. 22, et 24, de administrat. tut. vel curat. Leg. 5, §. 9, Leg. 7, §. 1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 3, cod. de periculo tutor. — V. Leg. 15, ff. de administr. et periculo tutor. Leg. 2, cod. arbitrium tutelæ.

453. Il padre e la madre sino a che hanno il proprio legale usufrutto dei beni del minore, sono dispensati dall’obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservargli per poscia restituirgli in natura.

In questo caso, essi faranno eseguire, a loro spese, una stima a giusto valore, da un perito che verrà nominato dal surrogato tutore, e presterà giuramento avanti il giudice di pace. Essi restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potessero restituire in natura.

454. Al momento in cui s’incomincerà l’esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella dei genitori, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione, e secondo l’importare de’ beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell’amministrazione dei suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sia autorizzato a farsi coadiuvare nella sua agenzia, da uno o più amministratori particolari, stipendiati ed amministranti sotto la sua risponsabilità.

Leg. 1, §. 1, Leg. 2, §. 1, Leg. 1, §. 1, 2, 3, 4, et 5, ff. ubi pupillus morari vel educari debeat. Leg. 47, §. 1, ff. de administr. et periculo tutor. — Argum. ex Leg. 13, §. 1, ff. de tutelis. Leg. 24, in pr. ff. de administ. et periculo tutorum.

455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l’obbligo nel tutore d’impiegare gli avanzi dei redditi, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che siasi effettuato, il tutore sarà tenuto a pagare gl’interessi.

Leg. 5, in pr. Leg. 7, §. 3 et 11, Leg. 12, §. 4, Leg. 13, §. 1, Leg. 15, Leg. 50, ff. de administr. et periculo tut. V. Leg. 7, §. 3, Leg. 12, §. 4, Leg. 13, §. 1, ff. de administrat. et pericul. tut. Leg. 3, cod. de usuris pupillaribus.

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l’obbligo dell’impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, a pagare gl’interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

V. Leg. 13, et 7, §. 11, ff. de administr. et peric. tut.

457. Il tutore, quand’anche sia il padre o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l’autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata comprovata l’insufficienza dei danari, degli effetti mobiliari, e delle rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

Leg. 1, §. 2, Leg. 3, §. 5, Leg. 5, §. 4, 9, 10, 11, et 15, ff. de rebus, eorum qui sub tutel. Leg. 4, 12, et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest’oggetto, non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l’omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il Regio Procuratore.

Leg. 1, §. 2, Leg. 11, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura. Leg. 2, 12, et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all’asta pubblica, i di cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal podestà dei comuni, in cui sarà stato affisso.

460. Le formalità richiesta dagli articoli 457 e 458 per l’alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l’incanto in conseguenza d’una provocazione di un comproprietario indiviso.

Solamente, ed in questo caso, l’incanto dovrà farsi nella forma prescritta dall’articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

Leg. 1, §. [?], in fine, ff. de rebus eorum qui sub tut. Leg. 17, cod. de præd. et aliis rebus minorum. — V. Leg. 5, cod. comm. divid. Argum. ex Leg. 21, cod. mandati.

461. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare un’eredità devoluta al minore, se non previa l’autorizzazione del consiglio di famiglia. L’accettazione non avrà luogo che col beneficio dell’inventario.

Argum. ex Leg. 8, ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate. Leg. 8, ff. de bonorum possessione. Leg. 1, §. 1, ff. de successorio edicto. Leg. 7, cod. qui admitti ad bonorum posses. possunt. Leg. 9, §. 3, ff. de auctoritate et consensu tutor.

462. Nel caso in cui l’eredità ripudiata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui la stessa eredità si troverà al tempo dell’accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

Argum. ex Leg. 8, §. 9, cod. de bonis quæ liberis.

463. La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore che coll’autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

Leg. 26, cod. de donationibus.

464. Nessun tutore, senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia, potrà intentare in giudizio un’azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

Argum. ex Leg. 9, §. 6, ff. de administrat. et peric. tutor. Leg. 78, §. 2, ff. de legatis 2, Leg. 6, cod. de administr. tutor. Leg. 55, ff. de evictionib. Leg. 7, §. 3, ff. pro emptore. — V. Leg. 6, §. 1, cod. unde vi. Leg. 6, cod. de administr. tut. Leg. 15, cod. de judic.

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

Leg. 1, §. 2, in fine; Leg. 7, in pr. et §. 1, ff. de rebus eor. qui sub tut. vel curat. Leg. 17, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove si sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione dei beni ereditarj ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte, in presenza o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la consegna.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

Leg. 20, ff. de auctoritate et consensu tutorum.

467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, e dal parere di tre giureconsulti indicati dal Regio Procuratore presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, dopo avere sentito il Regio Procuratore.

Leg. 46, §. ultim., ff. de administ. et pericul. tut. Leg. 28, §. 1, ff. de pactis. Leg. 22, cod. eod. Leg. 7, §. 3, ff. pro emptore. Leg. 56, §. 4, ff. de furtis.

468. Il tutore, che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e, quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore, in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo della patria Potestà.


Sezione IX.

Del Rendimento de’ Conti della Tutela.

469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

Leg. 1, §. 3, ff. de tutelis et rationibus distrahendis. — Novell. 72, cap. ultim. — Authentic. quod nunc generale, Cod. de curatore furiosi vel prodigi. — Instit. de Atiliano tutore, §. 7. — V. Leg. 1, cod. ubi de ratiocin. tam public. quam privat.

470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore gli stati de’ conti di sua amministrazione, all’epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più d’uno stato per anno.

Questi prospetti de’ conti saranno estesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età, o avrà ottenuta l’emancipazione. Il tutore ne anticiperà le spese.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

Leg. 1, in pr. ff. de contraria tutelæ, et utili actione. Leg. 2, in pr. et §. 1, 2, et 3, ff. ubi pupil. educari debeat. Leg. 1, §. 8, et 9, ff. de tutel. et rationib. distrahend. Leg. 3, §. 7, et 8, ff. eod. Leg. 3, et 6, cod. de administr. tut.

472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non è stata preceduta da un circostanziato rendimento di conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi: il tutto comprovato da una ricevuta dell’incaricato all’esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

473. Se il conto dà luogo a contestazioni, saranno promosse e giudicate come le altre in materia civile.

474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore, produrrà interessi dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda.

Gl’interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatta dopo l’ultimazione del conto.

Argum. ex Leg. 46, §. 3, ff. de administr. et peric. tutor. Leg. 7, §. 15, Leg. 28, §. 1, ff. eodem. Leg. 41, ff. de usuris. Leg. 24, ff. de appellationibus, et relationibus.

475. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

Leg. 8, cod. arbitrium tutelæ. Argum. leg. 3, cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum.


CAPO III.

Dell’Emancipazione.

476. Il minore è ipso jure emancipato col matrimonio.

477. Il minore ancorché non maritato, potrà essere emancipato dal padre, od in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compito l’età d’anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere.

478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto.

In questo caso l’emancipazione risulterà dall’atto di deliberazione che l’avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell’atto stesso, che il minore è emancipato.

479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l’emancipazione del minore, di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti od affini di questo minore, ne’ gradi di cugini germani o più prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace dovrà assecondare questa domanda.

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato, assistito da un curatore che verrà nominato dal consiglio di famiglia.

481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere i suoi redditi, rilasciarne la liberazione, e fare tutti quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero contro questi atti in tutti quei casi nei quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

482. Non potrà istituire un’azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè rilasciarne la liberazione, senza l’assistenza del suo curatore, il quale, in quest’ultimo caso, invigilerà per l’impiego del capitale ricevuto.

483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il Regio Procuratore.

Leg. 3, cod. de his qui veniam ætat. impetrav.

484. Non potrà parimente nè vendere, nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura amministrazione.

Le obbligazioni ch’egli avesse contratte per effetto di compre, od altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che siano eccedenti. I tribunali su quest’oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contratto, l’utilità o la inutilità delle spese.

Leg. 3, cod. de his qui veniam ætat. impetrav.

485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell’emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

487. Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico istesso.



Note

  1. Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.
  2. Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.
  3. Testo così ripetuto nell’originale.