Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo XI
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TITOLO XI.
DELLA MAGGIOR ETA’, DELLA INTERDIZIONE, E DEL CONSULENTE GIUDICIARIO.
CAPO PRIMO.
Della maggior età.
488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titolo del Matrimonio.
CAPO II.
Della Interdizione.
489. Il maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d’imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand’anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli.
Instit. de curatoribus, §. 3, Leg. 1, in pr. ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg. 1, et 6, cod. de curator. furiosi vel prodigi.
490. Ogni parente è ammesso a provocare l’interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l’uno de’ conjugi riguardo all’altro.
491. In caso di furore, se l’interdizione non è provocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve esserlo dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla in caso d’imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè parente conosciuto.
492. Ogni domanda d’interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.
493. I fatti d’imbecillità, di demenza o di furore, saranno dedotti ed articolati in iscritto. Quelli che vorranno procedere nel giudizio d’interdizione, presenteranno i testimonj ed i documenti.
494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato nella sezione quarta, capo secondo, titolo della Minor età, della Tutela e dell’emancipazione, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata l’interdizione.
495. Chi avrà provocata l’interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figlj della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.
496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno dei giudici a ciò deputato, coll’assistenza del cancelliere. In tutti i casi il Regio Procuratore sarà presente all’interrogatorio.
Argum. ex Leg. 6, ff. de curatoribus furioso et aliis.
497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale deputerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.
498. La sentenza sopra una domanda d’interdizione, non potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.
499. Rigettando la domanda d’interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare, od ipotecare i suoi beni senza l’assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.
500. In caso d’appellazione da una sentenza di prima istanza, il tribunale d’appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare da un delegato la persona di cui è domandata la interdizione.
501. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà a sollecita istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza, e negli uffici de’ notarj del circondario.
502. L’interdizione, o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall’interdetto, o senza l’assistenza del consulente.
503. Gli atti anteriori all’interdizione potranno essere annullati, se la causa d’interdizione esisteva notoriamente all’epoca in cui sono stati fatti.
504. Dopo la morte d’alcuno, gli atti da esso fatti non potranno essere annullati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunciata o provocata l’interdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza risultasse dall’atto stesso che viene impugnato.
505. Non essendosi proposta appellazione della sentenza d’interdizione pronunciata in prima istanza, o quando venga confermata in appello, si passerà a deputare all’interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo della minor’età, della Tutela, e della Emancipazione. L’amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.
506. Il marito è di diritto il tutore della sua moglie interdetta.
Contrar. Leg. 2, qui dare tutores vel curatores possunt. Leg. 14, de curatoribus furioso et aliis. 507. La moglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell’amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali.
508. Nessuno, ad eccezione dei conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato.
509. L’interdetto è parificato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl’interdetti.
Leg. 2, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis. Leg. 7, de curat. furioso et aliis.
510. I redditi di un interdetto devono essere essenzialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.
Argum. ex Leg. 22, §. 8, ff. soluto matrimon.
511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l’assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale in seguito alle conclusioni del Regio Procuratore.
Leg. 23, cod. de nupt. Leg. 28, cod. de episc. audient.
512. L’interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pronunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l’interdetto non potrà riprendere l’esercizio dei suoi diritti che dopo la sentenza di revoca. Leg. 1, ff. de curat. furioso et aliis. Leg. 6, cod. de curat. furiosis et prodigis.
CAPO III.
Del consulente giudiziario.
513. Può esser proibito ai prodigi di stare in giudizio, di transigere, di prendere denari a prestito, di riscuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d’ipoteca, senza l’assistenza di un consulente, che loro è deputato dal tribunale.
Leg. 1, et 15, ff. de curat. furioso et aliis. Leg. 1, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis.
514. La proibizione d’agire senza l’intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l’interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo.
Questa proibizione non potrà essere tolta, se non osservate le medesime formalità.
515. Nessuna sentenza, in materia d’interdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Regio Procuratore.