Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XIX

Dell’entità delle ferite

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XIX.

Dell’entità delle ferite.

ART. 404.

Accertata la ferita, il medico la esaminerà sull’invito dei testimoni, giudicandone l’entità. Poscia passerà alla medicazione.

Nota. — Durante la medicazione, il feritore resterà in disparte, mostrandosi calmo e impassibile. Il contegno del gentiluomo dev’essere costantemente corretto.

L’esperienza dà come assioma, che il numero dei duelli è in ragione indiretta della gravità loro. Ora, siccome il duello è per sè stesso una credenza assurda della società, una falsa interpretazione dell’amor proprio, un atto illegale e immorale, è necessario limitarlo a un numero relativamente ristretto, e per quei soli casi nei quali ci sembra impotente la legge o nulla la Giustizia. Quindi, banditi quei duelli ridicoli, e che sono sempre coronati da un lauto pranzo alle spese dei duellanti, non restano che i duelli seri, che terminano sempre con una ferita grave.

Questo, e non altro, deve essere il criterio che guida i testimoni nel giudicare l’entità delle ferite, e non diciamo medici, poichè di questi e della missione loro trattiamo diffusamente in altro capitolo.

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ART. 405.

Se il medico dichiara che la ferita è grave, i testimoni hanno l’obbligo di opporsi alla volontà del ferito, che desiderasse riprendere il combattimento; operando altrimenti, si assumerebbero la grave responsabilità di avere autorizzato una lotta, nella quale il ferito si troverebbe in condizioni evidentemente inferiori al feritore.

ART. 406.

Se la ferita invece è leggera, a meno che il ferito sia l’offeso, il combattimento potrà riprendersi, perchè è prescritto che il diritto di far cessare il duello spetta alla parte offesa.

Nota. — Il tener conto della gravità delle offese per far cessare il duello alla prima ferita, non è degna di persone che tengono alta la loro dignità. A suo luogo abbiamo manifestato il nostro parere in proposito ed abbiamo concluso, che se la sfida era stata provocata da un’ingiuria di poco momento, la vertenza doveva comporsi all’amichevole; ma, una volta riconosciuti gli estremi dell’ingiuria suscettibili di una riparazione con le armi, alea iacta erat, e queste non dovevano rientare nel fodero vergini, o quasi. La serietà del duello esigeva una ferita grave, o tale che uno dei duellanti fosse impossibilitato a continuare lo scontro. La ferita calma gli spiriti e conduce alla riconciliazione delle parti avversarie; mentre una lotta incruenta, invece di salvare il decoro e di soddisfare l’amor proprio del gentiluomo, lo irrita e lo spinge ad atti deplorevoli, ed eccita al duello, alimentando efficacemente la vanità dei codardi.

ART. 407.

Nel caso in cui i testimoni, malgrado la ferita, [p. 235 modifica]reputassero opportuno di continuare, il combattimento sarà ripreso dopo che il chirurgo avrà applicato l’apparecchio per trattenere il sangue.

Nota. — Durante quest’operazione i testimoni potranno giudicar meglio della gravità della lesione ed essere perciò più sicuri su quanto decideranno. In ogni modo, lascino sempre dichiarare al ferito se può o no continuare a battersi; se lo potesse e dichiarasse il contrario, si procurerebbe la taccia di poco... accorto.