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Libro quarto 233
ART. 403.

Il feritore, appena si sarà accorto di aver toccato l’avversario, si asterrà da qualsiasi azione offensiva, a meno che il ferito tentasse piombargli addosso per ferirlo a sua volta; nel qual caso ha piena facoltà di reagire e di ferirlo nuovamente se gli capitasse il destro.



XIX.

Dell’entità delle ferite.

ART. 404.

Accertata la ferita, il medico la esaminerà sull’invito dei testimoni, giudicandone l’entità. Poscia passerà alla medicazione.

Nota. — Durante la medicazione, il feritore resterà in disparte, mostrandosi calmo e impassibile. Il contegno del gentiluomo dev’essere costantemente corretto.

L’esperienza dà come assioma, che il numero dei duelli è in ragione indiretta della gravità loro. Ora, siccome il duello è per sè stesso una credenza assurda della società, una falsa interpretazione dell’amor proprio, un atto illegale e immorale, è necessario limitarlo a un numero relativamente ristretto, e per quei soli casi nei quali ci sembra impotente la legge o nulla la Giustizia. Quindi, banditi quei duelli ridicoli, e che sono sempre coronati da un lauto pranzo alle spese dei duellanti, non restano che i duelli seri, che terminano sempre con una ferita grave.

Questo, e non altro, deve essere il criterio che guida i testimoni nel giudicare l’entità delle ferite, e non diciamo medici, poichè di questi e della missione loro trattiamo diffusamente in altro capitolo.