Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/227


Libro quarto 201

camicia, questa sarà priva della manica corrispondente al braccio col quale si maneggia l’arma.

ART. 316.

Coloro che sono abituati a fare uso di occhiali o del così detto pince-nez, sono autorizzati a servirsene in qualunque specie di duello e con qualsiasi arma (V. art. 456 e l’Angelini, XII, 11, e XV, 12°).


II.

Scelta del terreno.

ART. 317.

Le condizioni speciali che deve offrire il terreno scelto per lo scontro, sono le seguenti:

a) il terreno dovrà essere spazioso e piano;

Nota. — Per spazioso intendesi che permetta a ciascuno dei duellanti di indietreggiare almeno per una diecina di metri, e che sia abbastanza largo, affinchè i testimoni possano collocarsi ai lati dei combattenti, senza che questi ne siano menomamente disturbati, e cioè: almeno sei metri di largo.

b) sempre all’ombra e al riparo dal vento;

c) ben battuto;

d) senza ciottoli, perchè il piede, posando in fallo, potrebbe provocare la caduta;

e) senz’erba, per non scivolare;

f) che non sia sabbioso, perchè mobile e non resistente;

g) non fangoso, perchè, attaccandosi agli stiva-