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LIBRO QUARTO.

DALLA TRATTAZIONE

ALLA SOLUZIONE DELLA VERTENZA




I.

Sul terreno.

Qualora le parti non intendessero sottoporre al giudizio della Corte o di un Giurì d’onore la soluzione pacifica e civile della vertenza, e preferissero i rigori della legge, valgano le norme che seguono per la condotta dello scontro.

ART. 309.

I testimoni sono responsabili di tutti i fatti relativi al duello da loro presenziato e contrari alle leggi d’onore e a quelle penali, alle consuetudini cavalleresche e alle condizioni pattuite per lo scontro.

ART. 310.

I Codici stabiliscono: Appena spirata l’ora indicata pel duello, gli avversari devono trovarsi sul terreno.