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LIBRO QUARTO.
DALLA TRATTAZIONE
ALLA SOLUZIONE DELLA VERTENZA
I.
Sul terreno.
Qualora le parti non intendessero sottoporre al giudizio della Corte o di un Giurì d’onore la soluzione pacifica e civile della vertenza, e preferissero i rigori della legge, valgano le norme che seguono per la condotta dello scontro.
ART. 309.
I testimoni sono responsabili di tutti i fatti relativi al duello da loro presenziato e contrari alle leggi d’onore e a quelle penali, alle consuetudini cavalleresche e alle condizioni pattuite per lo scontro.
ART. 310.
I Codici stabiliscono: Appena spirata l’ora indicata pel duello, gli avversari devono trovarsi sul terreno.