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Libro secondo | 99 |
Nota. — Ciò è contrario alla dignità dei duellanti, e di coloro che li assistono, perchè la gravità della ferita dipende dal caso e non dalla volontà dei combattenti e dei testimoni; ed è pericoloso perchè, se alla prima scalfittura inconcludente non cessasse il duello, i testimoni si assumerebbero una responsabilità gravissima dinanzi alla legge. Necessita quindi non prestabilire che il duello è al primo sangue, per evitare il ridicolo e per non esporsi a gravi conseguenze penali. Il duello deve cessare quando una delle parti dichiari «la impossibilità di continuare». Medici e testimoni giudicheranno se la dichiarazione fu effetto delle ferite o della paura.
I duelli a morte e ad ultimo sangue non si devono proporre e tanto meno accettare; sono contrari all’onore, e giustamente cadono sotto le sanzioni dell’art. 243 del Codice penale1.
Nota. — I padrini nella loro missione di giustizia e di pace non possono permettere che, a scopo di riparare un oltraggio, i due avversari discendano sul terreno della pugna col determinato e preconcetto proposito di uccidersi l’un l’altro. Tale specie di combattimento, per il patto che la guida e per il carattere feroce che la distingue, si avvicina ad un omicidio premeditato.
Nel caso di offese molto gravi (quarto grado) da taluni si concede il duello ad oltranza; in tal caso non sarà detto nei verbali «che lo scontro deve avere resultati letali»2. Per cui, nei duelli ad oltranza, se