Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/126

100 Codice cavalleresco italiano

fatti con armi bianche, si adotterà semplicemente il guantone di scherma, allo scopo di evitare che un lieve colpo al braccio costringa alla cessazione dello scontro.


XVII.

Duelli eccezionali1.

ART. 202.

Tutti i duelli che accadono con armi improprie e con forme differenti da quelle stabilite dai Codici d’onore o penale, devono considerarsi illegali o eccezionali, cioè: anticavallereschi e perciò contro l’onore, e quindi inammissibili.

ART. 203.

Tutti i duelli eccezionali, cioè, bizzarri per condotta, condizioni ed armi, non sono cavallereschi; e perciò cadono sotto le sanzioni penali stabilite per il ferimento o per l'omicidio volontario o involontario, a seconda dei casi.

ART. 204.

Si considerano eccezionali i duelli ad oltranza, quelli alla pistola a meno di dodici metri (meno di

    che l’art. 243 del nostro Codice penale commina le pene stabilite per l'omicidio e la lesione personale pei duelli ne’ quali fu espressamente convenuto; ovvero ne risultò dalla specie di duello, o dalle distanze fra i combattenti (ne’ duelli alla pistola) o da altro condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

  1. Veggasi Gelli, Manuale del duellante, parte quinta.