Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XIV

Del guanto di sala e della legaccia

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XIV.

Del guanto di sala d'armi e della legaccia 1.

ART. 192.

Sul terreno è sempre concesso l’uso di un guanto ordinario di pelle, o del guanto detto «d’ordinanza». [p. 96 modifica]In talune circostanze il guanto può essere sostituito da un fazzoletto, che si avvolge alla mano, oppure bagnato, si avvolge attorno al polso. (Châteauvillard, V, 10°).

Nota. — In questo caso, però, è necessario assicurare il fazzoletto in modo che non ne penzolino le cocche, perchè, incappandovi, non vi si arresti il ferro nemico.

ART. 193.

In seguito a reciproco accordo gli avversari potranno fare uso del guanto con crispino, o di altro guanto.

Questa condizione non può essere imposta al duellante che la rifiuta, e tanto mano potrà valersene l’avversario, senza il precedente assentimento della controparte (veggasi Châteauvillard, IV, 11 e V, 10).

ART. 194.

Il guanto di sala d'armi è ritenuto obbligatorio nei duelli per offese gravissime, con oltraggio o con vie di fatto.

Nota. — È opinione invalsa che in questi scontri si debba evitare il caso, che una lieve scalfittura ponga una delle parti nell’impossibilità di continuare il combattimento.

ART. 195.

I rappresentanti devono far menzione nel verbale di scontro di tutte le condizioni, anche delle meno importanti, stabilite per regolare il combattimento; e tra queste condizioni dovranno inserire sempre quelle concernenti l’uso degli occhiali, del guanto [p. 97 modifica]d’ordinanza (cioè: del fazzoletto, o del guanto di scherma). Questa raccomandazione non è superflua, perchè tende a eliminare malintesi, o impedire esigenze che una delle parti potrebbe accampare al momento dello scontro.

ART. 196.

Se le due parti non si dichiarano concordi, non è concesso l’uso:

del laccio, per dare più stabilità all’arma nella mano e per impedire il completo disarmo; giacchè il disarmo parziale avviene egualmente, essendo facile far spostare l’arma nella mano dalla direttrice di offesa;

del guantone e della gomitiera, tranne il caso di duelli ad oltranza (Châteauvillard, IV, 14; De Rosis, IV, 4).

Note

  1. Consultare il Manuale del duellante, alla parte quarta: Questioni di tecnica e di cavalleria, pag. 85.