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96 Codice cavalleresco italiano

In talune circostanze il guanto può essere sostituito da un fazzoletto, che si avvolge alla mano, oppure bagnato, si avvolge attorno al polso. (Châteauvillard, V, 10°).

Nota. — In questo caso, però, è necessario assicurare il fazzoletto in modo che non ne penzolino le cocche, perchè, incappandovi, non vi si arresti il ferro nemico.

ART. 193.

In seguito a reciproco accordo gli avversari potranno fare uso del guanto con crispino, o di altro guanto.

Questa condizione non può essere imposta al duellante che la rifiuta, e tanto mano potrà valersene l’avversario, senza il precedente assentimento della controparte (veggasi Châteauvillard, IV, 11 e V, 10).

ART. 194.

Il guanto di sala d'armi è ritenuto obbligatorio nei duelli per offese gravissime, con oltraggio o con vie di fatto.

Nota. — È opinione invalsa che in questi scontri si debba evitare il caso, che una lieve scalfittura ponga una delle parti nell’impossibilità di continuare il combattimento.

ART. 195.

I rappresentanti devono far menzione nel verbale di scontro di tutte le condizioni, anche delle meno importanti, stabilite per regolare il combattimento; e tra queste condizioni dovranno inserire sempre quelle concernenti l’uso degli occhiali, del guanto