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Libro secondo 87

X.

Maestri d'armi nel duello.

ART. 169.

Il duello all’arma bianca, per regola generale, è interdetto al maestro di scherma (De Rosis, I, 6°-7°).

ART. 170.

Al maestro di scherma è concesso l’uso dell’arma bianca nelle offese gravi con insulto, o con vie di fatto subite (art. 167 e 171).

ART. 171.

Se il maestro di scherma è stato percosso o ferito, o, senza sua provocazione, oltraggiato nell’onore suo e in quello della sua famiglia, gli è permesso l’uso dell’arma professionale, chiunque sia l’offensore. (Così opina pure l’Angelini, pag. 13).

Nota. — La restrizione nell’uso dell’arma professionale che la società impone ai maestri di scherma, è per questi un sacrificio necessario e a tutto vantaggio loro. Se si concedesse ad essi l’uso dell’arma di cui sono maestri e che nello scontro si lasciassero toccare dall’avversario, la fama e la dignità del maestro andrebbero perdute; come, non mancherebbe di sorgere il grido di indignazione contro di essi, se l’avversario rimanesse ferito.

ART. 172.

Ogni restrizione circa l’uso dell’arma professionale sparisce, quando i due contendenti sono maestri.