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88 Codice cavalleresco italiano


ART. 173.

Se l’avversario del maestro di scherma (che non sia esso pure maestro) dichiara spontaneamente di volersi misurare con l’arma bianca, i rappresentanti, nel fine di porre a riparo da qualsiasi eventuale responsabilità loro stessi e il maestro di scherma, esigeranno dall’avversario di questo un certificato di maestri e di dilettanti, nel quale si dichiari che il dilettante «è tiratore di merito, capace di star di fronte ad un maestro».

ART. 174.

Ma il maestro di scherma, prima di scendere sul terreno, dovrà provvedersi da una giurìa di maestri un verdetto d’autorizzazione di misurarsi all’arma bianca con il dilettante (Gelli-Angelini), onde non assumere maggiori responsabilità di fronte al Codice penale.

Nota. — Infine, siccome non è dignitosa cosa per un maestro di scherma funzionare da padrino, confermiamo:

ART. 175.

I rappresentanti di una parte possono non accettare come compagno in una vertenza d’onore un maestro di scherma (De Rosis, Codice italiano sul duello, cap. III, 19 e 20).