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82 Codice cavalleresco italiano

sono essere adoperate armi improprie; ma ciò emigra dalle leggi dell’onore. Resta quindi chiarito che:

ART. 160.

Si ritengono per armi proprie:

a) la spada; b) la sciabola; c) la pistola.

E perciò:

ART. 161.

Tutte le altre armi devono essere rifiutate, non soddisfacendo alla prima delle condizioni stabilite dalle consuetudini e dal Codice penale sulla legalità dell’arme.


VIII.

Scelta delle armi.

ART. 162.

Qualora le parti, dimentiche della missione pacifica e civile delle leggi dell’onore, anteponessero l’incerto e capriccioso duello al sicuro giudizio di un giurì o della Corte d’onore, ricordino che la scelta dell’arma spetta sempre all’offeso, il quale può scegliere tra le armi proprie quella che più gli talenta (Châteauvillard, I, 9°; Angelini, IV, 2°; De Rosis, II, 9° e 10°, e II, 27°, 28°; C. d’O. p. Firenze in vertenza Sorcinelli-on. Corsi, 20 dicembre).

Nota. — L’offeso, in una vertenza d’onore, è sempre colui che per il primo è stato ingiuriato. Cosa di molta delicatenza questa a determinare, perchè concede all’of-