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Libro primo 21

il quale reagisce con vie di fatto, subisce la posizione di offensore conforme gli art. 12 a, 16, 17 e 18.

ART. 26.

Nelle offese con vie di fatto è scusabile il percosso che si avvalga di qualsiasi oggetto, di qualsiasi arma, che sul momento gli capiti sotto mano, per colpire, a sua volta, l’aggressore, o per difendersi ad oltranza (Angelini, a cap. IV, 11° e a cap. VII, 4°, conferma l’asserto).

ART. 27.

Il diritto alla reazione è riconosciuto solamente per le vie di fatto consumate, ma non tentate.

Nota. — Non modificano le condizioni, nè la posizione dei due avversari:

1° Rifiutare lo scambio della carta da visita, perchè ciò non significa negare la riparazione, o nascondere il proprio domicilio per sottrarsi alla riparazione.

2° Se offensore, recarsi al domicilio dell’avversario per provocarlo, per sfidarlo, o per trattare con lui delle condizioni dello scontro; o peggio: per addivenire ad un accomodamento (v. art. 16 a 20).

IV.

Risarcimento di danni1.

ART. 28.

Qualunque possano essere le conseguenze derivanti dall’uso delle anni in duello, esse non dànno

  1. Gelli, Manuale del duellante, pag. 41, 2a edizione (Hoepli).