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20 Codice cavalleresco italiano


Melina, Dias, Anzani, Delle Piane, De Zerbi. Ma quando le vie di fatto susseguono l’offesa, o quando per l’atteggiamento del supposto offensore è manifesta la reazione violenta in modo da escludere la premeditazione, in allora non può addursi l’aggressione (G. d’O., Bari, 3-5-1922. G. d’O., Siena, 27-4-1922).

ART. 23 a.

Chi tocca la faccia, percote. La violenza maggiore o minore del colpo è indifferente. È, però, il solo atto materiale del toccare, che assume la gravità di via di fatto (Châteauvillard, cap. I, 1°, e De Rosis, II, 15°, confermano l’asserto).


III.

Contegno dell’'offeso e dell’offensore.

ART. 241 .

Tranne che per le offese con vie di fatto, l’offeso non ha il diritto alla reazione.

Nota. — Angelini, a Cap. IV, 11° e a Cap. VII, 4°, conferma l’asserto. Il G. d’O. di Siena, 27-4-1922, in causa Piccolomini-Ponticelli, ritenne giustificata la violenza immediata, o quasi, contro vie di fatto, anche se l’offensore è irresponsabile nel senso cavalleresco.

ART. 25.

L’offeso con ingiuria di primo o di secondo grado

  1. Gelli, Manuale del duellante, pag. 38, 2a edizione (Hoepli).