Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo VII

Libro terzo - Titolo VII: Della procedura dei tribunali militari di bordo

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Libro terzo - Titolo VII: Della procedura dei tribunali militari di bordo
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(I Tribunali militari di bordo sono stati soppressi, per il tempo di pace, dall'art. 8 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 415. Istruzione preliminare].
[Art. 416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero].
[Art. 417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare].
[Art. 418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza].
[Art. 419. Rinvio diretto a giudizio].
[Art. 420. Ordine di procedere alla istruzione].
[Art. 421. Atti della istruzione].
[Art. 422. Atti da compiersi in territorio estero].
[Art. 423. Chiusura della istruzione].
[Art. 424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie].
[Art. 425. Riapertura della istruzione].
[Art. 426. Atti preliminari al giudizio].
[Art. 427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento].
[Art. 428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia].
[Art. 429. Giudizio in contumacia].
[Art. 430. Ricorso per annullamento].
[Art. 431. Revisione].
[Art. 432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena].