Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo VI

Libro terzo - Titolo VI: Della esecuzione

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Capo I - Disposizioni generali

Art. 402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.


Art. 403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto.

Agli effetti del ragguaglio delle pene, a termini dell'articolo 579 (ora 669) del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.


Capo II - Disposizioni speciali

[Art. 404. Esecuzione della condanna alla pena di morte.]

(Abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589)


Art. 405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.


Art. 406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario.

Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.


Art. 407. Sostituzione di pene.

Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.


Art. 408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione.

Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto.

Si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione.


Art. 409. Ufficio militare di sorveglianza.
  1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
  2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.
  3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, numero 663.
  4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
  5. Con decreto del presidente della Corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale.


Art. 410. Esecuzione di pene pecuniarie.

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.


Art. 411. Esecuzione di pene accessorie.

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.


Art. 412. Riabilitazione.

Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.


Capo III - Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale

Art. 413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario.

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.


Capo IV - Esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

E' escluso il ricorso per revisione.