Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo VIII
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Libro terzo - Titolo VIII: Della estradizione
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Art. 433. Estradizione dall'estero.
Se occorre chiedere a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.