Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo V

Libro terzo - Titolo V: Del giudizio

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Capo I - Degli atti preliminari al giudizio

Sezione I - Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale

[Art. 354. Scelta del difensore: avvertimento da parte del cancelliere.]

(Abrogato).


[Art. 355. Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante.]

(Abrogato).


[Art. 356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico.]

(Abrogato).


[Art. 357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione.]

(Abrogato).


Art. 358. Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo.

Il presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.

L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento è notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.

Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 (ora 174) del codice di procedura penale.


Sezione II - Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria

[Art. 359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità.]

(Abrogato)


Art. 360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

  1. le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;
  2. la identificazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;
  3. la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo nei casi indicati nell'articolo 412 (ora 429, comma 2 e 555, comma 2) del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.


Sezione III - Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria

Art. 361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.

[1.] (Comma da ritenere non più applicabile)

2. Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.


Art. 362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione.

Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'autorità giudiziaria ordinaria.

La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.


Art. 363. Notificazione all'imputato estraneo alle Forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.

Le notificazioni all'imputato estraneo alle Forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.


Capo II - Del dibattimente e della sentenza

Art. 364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.


Sezione I - Del dibattimento

Art. 365. Comparizione dell'imputato

Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente1.

In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza2.

Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale3.


Art. 366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato

Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415 e 416 (ora 468) e 417 (ora 508) del codice di procedura penale rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.


[Art. 367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato.]

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nell'istruzione.]

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale)


Art. 369. Letture permesse di deposizioni testimoniali.

Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell'articolo 462 (ora 511-513) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice.


Sezione II - Della sentenza

[Art. 370. Deliberazione della sentenza.]

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale)


Art. 371. Requisiti formali della sentenza.

Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 474 (ora 546) del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

  1. il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;
  2. la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.


Art. 372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna.

Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.


Art. 373. Risarcimento del danno.

Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato4.

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente5.

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento.

Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.


Sezione III - Del processo verbale del dibattimento

Art. 374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

  1. del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;
  1. del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;
  1. della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.


Capo III - Dei giudizi speciali

Art. 375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto.

Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.


Sezione I - Del giudizio in contumacia

Art. 376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.


[Art. 377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.]

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 469 del 9 ottobre 1990)


Art. 378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso.

Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

Il ricorso può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.


Sezione II - Del giudizio direttissimo

[Art. 379. Casi e procedura del giudizio direttissimo.]

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale)


Art. 380. Atti del giudizio direttissimo.

Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.


[Art. 381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.]

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale)


Sezione III - Del giudizio per decreto6

Art. 382. Casi del giudizio per decreto7.

Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche:

  1. nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1 e 7 dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento (2);
  2. nei procedimenti per i reati indicati nel n. 3 dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento8;
  3. in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 (ora 459) del codice di procedura penale.


Art. 383. Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.

Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.


Art. 384. Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.

Il decreto di condanna contiene:

  1. il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;
  2. le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;
  3. l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;
  4. l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;
  5. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;
  6. il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
  7. la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 (ora 660) del codice di procedura penale, è notificata all'imputato, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.


[Art. 385. Procedimento relativo all'opposizione.]

(Si osservano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale)


Art. 386. Denuncia del decreto penale per annullamento.

Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento.

Si provvede in camera di consiglio, e, se viene pronunciata la revoca del decreto, viene ordinata la trasmissione degli atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.


Capo IV - Del ricorso per annullamento

[Sezione I - Dei casi nei quali si può ricorrere]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 387. Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 388. Ricorso dell'imputato.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 389. Termine per la presentazione del ricorso.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Sezione II - Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 390. Dichiarazione di ricorso].

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 391. Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 392. Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 393. Avviso al difensore.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 394. Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 395. Deliberazione e sentenza.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 396. Annullamento senza rinvio.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 397. Annullamento con rinvio.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 398. Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Art. 399. Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio.]

Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


[Sezione III - Del ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare]

Art. 400. Casi di ricorso. Presentazione dei motivi.

Disposizione da ritenere non più applicabile (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180)


Capo V - Della revisione

Art. 401. Norma generale.

Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del codice di procedura penale.


Note

  1. Il primo e secondo comma sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.
  2. Vedasi nota precedente.
  3. Il richiamo va, ora, riferito al nuovo codice di procedura penale.
  4. Per i primi due commi, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 78/1989).
  5. Vedasi nota precedente.
  6. Disposizioni da ritenere, in parte, non più applicabili.
  7. La Corte costituzionale, con ord. 07.07.1988, n. 902, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, sollevata in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost., perché, per quanto si riferisce al P.M., è escluso che l'art. 382 attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice.
  8. L'originario art. 264 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 23.03.1956, n.167 (Nuovo testo)