Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo IV

Libro terzo - Titolo IV: Della istruzione

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Capo I - Disposizioni generali

Sezione I - Degli atti preliminari alla istruzione

§ 1. Degli atti di polizia giudiziaria militare

Art. 301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente:

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate;
  1. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.


Art. 302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.


Art. 303. Arresti, ispezioni o perquisizioni.

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.


Art. 304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica.

Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica.

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.


Art. 305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.


§ 2. Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare della repubblica

Art. 306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria.

Il procuratore militare della Repubblica può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.


Art. 307. Assistenza del cancelliere.

Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

§ 1. Dell'arresto

Art. 308. Arresto in flagranza.

Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle Forze armate dello Stato.


[Art. 309. Arresto fuori dei casi di flagranza.]

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 74 del 19 marzo 1985)


Art. 310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'autorità militare.

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.


Art. 311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'autorità militare.

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica, appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 389 o nell'articolo 390 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà.


[§ 2. Dei mandati]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)

[Art. 313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 318. Esecuzione dei mandati.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


§ 3. Della custodia cautelare

[Art. 319. Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; Inoppugnabilità dell'ordinanza relativa.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Art. 320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare.

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.


[Art. 321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[§ 4. Della libertà provvisoria]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Capo II - Della istruzione formale

[Sezione I - Disposizioni generali]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 324. Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Sezione II - Disposizioni speciali

§ 1. Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali

Art. 327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'autorità militare da parte del giudice istruttore militare.

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.


Art. 328. Esperimenti giudiziali.

Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 (ora 219) del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.


§ 2. Dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 329. Nomina del perito.

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.


[Art. 330. Consulenti tecnici.]

(Abrogato)


Art. 331. Incapacità o incompatibilità del perito.

Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito o del consulente tecnico, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.


Art. 332. Termine per la presentazione della relazione del perito.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321(ora 231) del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.


§ 3. Degli interpreti

Art. 333. Nomina dell'interprete.

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.


Art. 334. Incapacità o incompatibilità dell'interprete.

Oltre i casi d'incapacità o d'incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.


§ 4. Del sequestro per il procedimento penale

Art. 335. Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall'Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell'autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.


[Art. 336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio1.]
Art. 337. Nomina del custode delle cose sequestrate.

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 (ora 259) del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.


§ 5. Dei testimoni

[Art. 338. Segreto professionale.]

(Disposizione da ritenere non più valida)


[Art. 339. Segreto d'ufficio.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Sezione III - Della chiusura della istruzione formale

[Art. 340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 342. Sentenza di incompetenza.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Art. 344. Sentenza di proscioglimento.

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale e di questo codice.


[Art. 345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile)


Art. 346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore.

La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.


[Art. 347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore.]

(Abrogato)


[Art. 348. Impugnazione della sentenza istruttoria.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Art. 349. Assenza dell'imputato.

Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.


Capo III - Della istruzione sommaria

[Art. 350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


[Art. 351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale)


Art. 352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.

La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.


Capo IV - Della riapertura dell'istruzione

Art. 353. Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo.

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.


Note

  1. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 256 del codice di procedura penale.