Ciceruacchio e Don Pirlone/Documenti/VII

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Documento N. VII.1

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA CIVICA.

Ordine del giorno 9 febbraio 1848.


Il nostro adorato sovrano Pio IX nello istituire che fece la guardia civica diede prova di fiducia somma verso i suoi sudditi, e con essa creò la più salda garanzia sociale nel nostro Stato.

Le successive prove di distinzione e di affetto date dal Santo Padre alla guardia civica di Roma, e contraccambiate sempre da questa con amore e gratitudine, consolidano ogni giorno più e perfezionano così bella istituzione, in guisa da renderla forte, ammirata, utile in tutto e gradita al magnanimo riformatore e Pontefice Massimo Pio IX che la eresse.

Il Tenente-generale pertanto, penetrato com’è da sì nobili sentimenti, e preso da affetto verso la milizia cittadina da lui comandata, desidera gelosamente custodire i saldi principi! della di lei istituzione, cioè la disciplina e l’ordine, dalle quali cose la vera forza dipende. Condizione essenziale di questa disciplina e di quest’ordine, essendo il decoroso e grave contegno che i militi in uniforme, e gli ufficiali in ispecie, debbono conservare nelle riunioni popolari (qualunque sia l’oggetto di esse), il Tenente-generale medesimo inculca alle guardie civiche l’esatta osservanza dell’art. 21 del regolamento che così è concepito:

«I cittadini non potranno prender le armi, nè riunirsi come guardie civiche senza l’ordine dei loro capi immediati; e questi non potranno dare siffatta disposizione senza ordine scritto dell’autorità governativa».

Previene inoltre la stessa guardia, che per soddisfare al desiderio dei militi di raccogliersi nelle circostanze straordinarie per mantenere l’ordine e la pubblica tranquillità (che per altro si ritiene non sarà mai per essere turbata in Roma), allorquando il tamburo batterà alla generale, d’ordine del comandante generale, lungi dall’essere ciò indizio di allarme, si abbia invece da ritenere come segnale di riunione. Al qual segnale le guardie [p. 462 modifica]civiche di qualsivoglia grado saranno tenute ad obbedire conforme sarebbero a servizio comandato, riunendosi immediatamente nei quartieri dei rispettivi battaglioni, ove fatto l’appello, i mancanti che non potessero allegare motivi giusti e reali, andranno soggetti alle punizioni prescritte dal citato regolamento, art. 98, § 4°.

Guardie civiche, rammentatevi come l’uniforme che indossate sia la divisa dell’ordine, della forza, di Pio Nono.

Il generale di brigata capo dello stato maggiore
Duca Di Rignano.

Note

  1. Dalle Buste della guardia civica degli anni 1847-1849, esistenti nell’archivio Comunale di Roma. Busta 36.