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REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEL MUSEO PATRIO D'ARCHEOLOGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEL MUSEO PATRIO D'ARCHEOLOGIA IN MILANO N.° 969.

REGIO DECRETO col quale è istituito in Milano un Museo patrio d' Archeologia. 13 novembre 1862.


VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito in Milano un Museo patrio d' Archeologia.

Art. 2. Il Museo Archeologico sarà situato nel palazzo di Brera nell' aula già ad uso d'oratorio e nella contigua che attualmente serve a deposito di oggetti e monumenti d'antichità. Faranno parte del Museo gli oggetti ed i monumenti suddetti posseduti dal Governo e quelli offerti in dono sia dal Municipio, sia dai privati. Art. 3. Per l'ordinamento e per la conservazione del Museo, e per l'amministrazione dei fondi che da qualunque provenienza e sotto qualunque titolo venissero ad esso assegnati, è formata una Consulta permanente nella quale sieno rappresentate la scienza archeologica, l'arte e gli studi di storia patria. I componenti di essa saranno nominati per Decreto Ministeriale. La presidenza della Consulta spetta al Sindaco della città di Milano, il quale potrà delegarla ad un Membro della Giunta municipale. Art. 4 La Consulta compilerà un regolamento da approvarsi dal Ministero, nel quale sieno determinate le proprie attribuzioni, principalmente per quanto riguarda la compera di oggetti d'antichità, la pubblicazione di opere illustrative, la vigilanza sui monumenti patrii. La Consulta provvederà inoltre onde il Museo possa essere periodicamente accessibile al pubblico. Art. 5. Tutte le funzioni della Consulta sono gratuite. Art. 6. All'Accademia di Belle Arti spetterà provvedere alla custodia materiale del locale e della suppellettile scientifica, alla conservazione delle carte, al locale per le adunanze delle consulte , ed al deposito dei fondi del Museo. Il Segretario dell'Accademia fa le funzioni di Segretario della Consulta. Art. 7. Saranno annessi al Museo Archeologico gli insegnamenti di Archeologia e Numismatica, di Storia antica e moderna, e di Letteratura, i quali, secondo gli articoli 57 e 172 della legge 13 novembre 1859., fanno parte dell'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano. Art. 8. Alla dote materiale del Museo sarà provveduto con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 novembre 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1862 Reg.° 2 1 Atti del Governo a C. 153 WEHRLIN. (Luogo del Sigillo). V. Il Guardasigilli U. RATTAZZI.

C. MATTEUCCI. REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEL MUSEO PATRIO D'ARCHEOLOGIA IN MILANO OFFICIO DELLA CONSULTA Art. 1. La Consulta, a raggiungere il fine per cui è stata istituita, si adopera: 1.° a raccogliere, ordinare e disporre per l'esposizione pubblica nel Museo tutti gli oggetti meritevoli di essere conservati per importanza storica od artistica, specialmente relativi all'archeologia patria, così di proprietà dello Stato, come depositati o donati dal Municipio, o da privati, ovvero successivamente acquistati collo stanziamento assegnato nel bilancio dello Stato; 2.° a provvedere alla vigilanza e alla conservazione della suppellettile scientifica del Museo, come a quella dei monumenti che si trovano nel territorio di Milano; 3.° a pubblicare degli scritti illustrativi dei monumenti.

PERSONALE DELLA CONSULTA Art. 2. La Consulta è composta di un Presidente e di nove Membri, scelti fra i cultori delle scienze archeologiche, dell'arte e delle discipline storiche. Il Sindaco di Milano è Presidente della Consulta, e può delegare a rappresentarlo un Membro della Giunta Municipale. Il Segretario della R. Accademia di belle arti di Milano è Segretario della Consulta. Art. 3. La nomina dei Consultori è di attribuzione del Ministro della istruzione pubblica, sopra proposta della Consulta. Art. 4. I Consultori si assumono il dovere di promuovere l'istituzione, di intervenire alle adunanze , di eseguire le commissioni loro affidate dalla Consulta, senza alcun diritto a compensi, salvo quanto è disposto all' art. 27. Art. 5. Un impiegato pel disimpegno degli affari di cancelleria della Consulta, un Custode per la vigilanza del locale e degli oggetti del Mu.seo e per la loro dimostrazione, ed un inserviente per la decenza e per i bassi servizii del Museo stesso, sono assegnati ed incaricati dalla Presidenza della R. Accademia di belle arti, giusta l'art. 6 del R. Decreto 13 novembre 1862. Art. 6. L'Ispettore Economo dell' Accademia stessa è incaricato della gestione della cassa del Museo sotto la vigilanza del Segretario della Consulta. SUSSIDI DELLO STATO ALLA CONSULTA Art. 7. I locali pel collocamento della suppellettile scientifica sono assegnati dal Governo nel palazzo delle scienze, lettere ed arti; e quelli per le adunanze della Consulta e per la.cancelleria sono provveduti dalla II. Accademia di belle arti. Art. 8. Una somma annua è stanziata nel bilancio dello Stato per le spese ordinarie di mantenimento e di incremento successivo del Museo, per la pubblicazione degli scritti illustrativi e simili. ADUNANZE DELLA CONSULTA Art. 9. La Consulta tiene un'adunanza ordinaria il giorno quindici di ogni mese, eccettuati i due mesi di settembre e d'ottobre. Il Presidente può convocare la Consulta in adunanza straordinaria. Art. 10. È facoltativo alla Consulta di invitare alle adunanze anche persone estranee, e tenere adunanza pubblica, quando lo giudichi opportuno. Art. 11. La convocazione alle adunanze così ordinarie come straordinarie è fatta dal Presidente, a cura del Segretario. Le lettere d'invito indicano l'ordine del giorno. Art. 12. Ogni Membro può fare proposte di nuovi oggetti da trattarsi, nell' interesse della istituzione. Queste per altro devono essere comunicate al Segretario in tempo utile per essere prese in considerazione dal Presidente, cui spetta il decidere della urgenza ed importanza loro nel determinare l'ordine del giorno. Art. 13. Di ogni adunanza si tiene processo verbale, che viene letto ed approvato nella successiva prima di passare all' ordine del giorno. Qualora non si possano esaurire in una sola seduta gli affari che richieggono pronta deliberazione, l'adunanza è continuata nel giorno successivo, o in altro da stabilirsi nella seduta stessa. Art. 14. Le riunioni non sono legali, quando non vi siano presenti sei Membri, compreso il Presidente. Ogni deliberazione si prende a maggioranza assoluta di voti dei Consultori presenti. La Consulta determina i casi in cui debba aver luogo lo scrutinio a voti segreti. Art. 13. Quando la Consulta lo creda opportuno fa pubblicare un rendiconto delle adunanze. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEI MEMBRI DELLA CONSULTA Art. 16. Il Presidente dirige tutti gli affari e le discussioni della Consulta, ne firma gli atti, e sorveglia l'esatto adempimento dei regolamenti, delle prescrizioni del Governo e delle deliberazioni della Consulta stessa. Quando importi di prendere pressanti deliberazioni egli può convocare d'urgenza i membri della Consulta presenti in Milano, quand' anche non si trovino in numero legale, purchè non siano meno di tre, e prendere anche consiglio dalle persone che riputasse idonee. Il Segretario riceve in consegna tutti gli oggetti che vengono acquistati dalla Consulta, deposti o donati dal Municipio, o da privati, curando che sieno cronologicamente registrati. Apre tutti gli atti diretti alla Consulta, tranne quelli che fossero riservati al Presidente; riferisce intorno agli oggetti spediti dalla Cancelleria; stende i processi ,verbali, le minute degli atti ed in-vigila perchè siano registrati e conservati. Egli controfirma gli atti spediti in nome della Consulta, così quelli che richieggono la firma del Presidente, come quelli che non la richieggono. Provvede alla tenuta di un giornale regolare di tutte le esazioni e spese, come pure alla compilazione e continuazione di un esatto inventario o catalogo della suppellettile mobiliare e scientifica del Museo. Art. 18. L' inventario della suppellettile scientifica è duplice; uno in ordine cronologico, l'altro in ordine scientifico. Il primo contiene tutti gli oggetti di antichità inscritti senza riguardo alla classe alla quale appartengono, contrassegnati can numero d'ordine progressivo, e con separata annotazione se appartengono allo Stato, al Municipio, od a privati. Il secondo inventario è ripartito in tante classi quante sono quelle dei monumenti che compongono il Museo, a ciascuna. delle quali vengono poi aggiunti gli aumenti. Art. 19. Spetta a ciascuno dei Membri della Consulta l' esecuzione del triplice mandato accennato in principio del Regolamento. A meglio conseguire questo scopo la Consulta può istituire nel proprio seno speciali Commissioni a norma dei bisogni. Per formare le Commissioni la Consulta procede a schede segrete, e l' elezione vien fatta a maggioranza assoluta di voti. ACQUISTI Art. 20. Gli acquisti da farsi dalla Consulta sono specialmente di oggetti appartenenti all' archeologia ed alla storia patria. Art. 21. Non devono i Membri della Consulta aver parte interessata negli acquisti. Nondimeno avvenendo dei casi speciali in cui sieno in qualche modo interessati, si obbligano a dichiararlo, e si astengono per quel caso dalle deliberazioni. Art. 22. La Consulta determina sulla convenienza di accettare gli oggetti che venissero offerti in dono o in deposito dai privati. Gli oggetti depositati o donati sono distinti con apposito cartello portante i nomi (lei donatori o depositanti. Non possono essere accettati depositi se non a condizione che rimangano presso il Museo patrio, finchè questo sussista in Milano. Gli oggetti che dai privati fossero donati al Museo si intendono appartenenti al Municipio. ESPOSIZIONI ED ILLUSTRAZIONI Art. 23. Il Museo Archeologico è aperto al pubblico nei giorni e colle discipline indicate dalla Consulta con apposito avviso. Art. 24. E facoltativo alla Consulta di riservare dei giorni in cui l' ingresso sia a pagamento, a vantaggio del Museo. Art. 25. Le illustrazioni si estendono non solo agli oggetti del Museo, ma eziandio a quelli esistenti nella città e territorio di Milano. La Consulta pubblica le illustrazioni così proprie come le comunicate che giudicherà meritevoli. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA Art. 26. Le spese ordinarie e le straordinarie sono approvate dalla Consulta, e i pagamenti eseguiti col mezzo di mandati firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 27. Le spese sostenute dai Consultori o dalle Commissioni in esecuzione di rispettivi mandati, dietro invito dello Stato, di Corpi morali o di privati, sono a carico di chi ne fece la richiesta. Art. 28. Il Presidente, fatta eseguire ogni anno una regolare e documentata compilazione del rendiconto, la trasmette, previa approvazione della Consulta, al Ministero dell'Istruzione pubblica. Art. 29. Al presente Regolamento potranno essere fatte dalla Consulta quelle modificazioni e aggiunte che l'esperienza avrà suggerite, salva sempre l' approvazione dell' Autorità governativa. Visto, si approva Torino, addì 8 Ottobre 1863 Il Ministro per l'Istruzione pubblica MICHELE AMARI.