Wikisource:Collaborazioni/SBM/testi/Regolamento della Societa' del Giardino

REGOLAMENTO

PER LA SOCIETÀ DEL GIARDINO TITOLO 1° BELLA. SOCIETA' IN GENERE

ART°1° LA conversazione amichevole ed i leciti ed onesti trattenimenti formano lo scopo della Società.

ART.° 2° I Soci si astengono da quei discorsi cd argomenti elle possono dar motivo di ragionevole censura o di smodata discussione, e da quei giuochi che, sebbene non proibiti dai regolamenti di Polizia dello Stato, possono produrre dannose conseguenze sia all' economia individuale, sia al decoro della Società.

ART.° 3.° Nel seno della Società i Soci sono perfettamente eguali tra di loro ne' diritti e nella considerazione. I Rappresentanti di essa però godono di quei riguardi e di quella influenza che fu loro attribuita dalla Società, e che è inseparabile dall' esercizio delle loro funzioni. ART.° 4.° 11 numero dei Soci non potrà oltrepassare i trecento venti. REGOLAMENTO

PER LA

SOCIETA' DEL GIARDINO

APPROVATO NELLA SEDUTA GENERALE DEL 19 FEBBRAIO 1832 COLLE MODIFICAZIONE SANZIONATE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA GENERALE I. °APRILE DETTO ANNO.


MILANO TIPOGRAFIA G. E.BIANCHI DI GIACOMO. Se alcuni individui prestassero importanti servigi alla Società, può questa nominarli membri onorali, ed essi in tale qualità godono del diritto d'intervenire alla Società ed ai trattenimenti.

ART.° 5° Le sale della Società sono aperte ordinariamente tutti i giorni, dalle ore nove del mattino sino alle dodici pomeridiane; ed è raccomandato ai Soci di intervenire onde la Società sia florida e prosperi.

ART.° 6.° L' anno sociale ha principio col primo gennaio d' ogni anno.

ART.°7° La Società unita in seduta generale delibera intorno alle variazioni del Regolamento sociale, alla elezione de' suoi Rappresentanti , all' approvazione dei conti preventivi e de' bilanci consuntivi annuali, alla accettazione di nuovi Soci, ed a qualunque oggetto o generale o straordinario che risguardi direttamente la Società od i suoi interessi. L' amministrazione e gli altri oggetti Ordinari sono affidali alle cure della Direzione scelta nel seno della Società.

ART° 8.° Per le deliberazioni della Società unita in corpo sono stabilite due sedute generali, una in gennaio e l' altra in luglio. Altre ancora ne possono avere luogo quando il bisogno lo richiede. Se però in pendenza della seduta generale vi fosse urgenza di provvedimento, la Direzione è abilitata a darlo, salvo l'obbligo al Capo di essa di farne rapporto alla Società nella prima successiva seduta generale.

ART° 9.° Per le sedute generali ordinarie i Soci sono avvisati, con apposito viglietto al rispettivo domicilio, otto giorni prima di quello fissato per la seduta. Pei casi straordinari e di urgenza l' avviso si dà nel termine permesso dalle circostanze, ma sempre in iscritto e al domicilio. A tal fine i Soci fanno conoscere al Cancelliere la loro abitazione ed i cambiamenti che ne avvenissero.

ART° 10.° I viglietti d' avviso , oltre il giorno fissato per la seduta generale e l' ora che avrà incominciamento, porteranno una precisa indicazione degli oggetti che si devono trattare.

ART.° 11° Per la consegna dei vigilati d' avviso sono tenuti garanti gl' Inservienti della Società, i quali in caso di mancanza vengono redarguiti ed anche sospesi. ART.° 12.° Non ostante i viglietti d' avviso à affisso nella sala principale della Società 1' invito alla seduta generale colle indicazioni volute dall' art.10°.

ART.° 13.° Li Soci intervenuti deliberano a pluralità di voti, e le loro deliberazioni sono valide ed obbligatorie anche per gli assenti, quando vi concorra la maggioranza assoluta di voti. Questa disposizione però sarà ricordata particolarmente in ogni viglietto d' invico per ciascuna seduta generale.

ART.° 14° Il metodo di votare è stabilito in generale per alzata e seduta. Per tutto quanto però che si riferisce a personale o ad obbligazioni passive si delibera a voti segreti. Una tale pratica avrà pur luogo quando fosse incerta la maggioranza , o che cinque dei Soci presenti ne facessero speciale istanza.

ART.° 15.° È in facoltà dei Soci di farsi rappresentare da un altro Socio mediante atto di sostituzione in iscritto e firmato, il quale deve esprimere l'oggetto per cui ha luogo la sostituzione , ed essere limitato ad una sola seduta. L' atto di sostituzione non può vincolare il voto del sostituito , e deve a questo lasciare la facoltà di emetterlo secondo la di lui opinione e a misura delle circostanze. Un Socio non può rappresentare più di due Soci lui compreso. Gli atti di sostituzione sono uniti al processo verbale di cui all' articolo seguente.


ART.° 16.° Per ogni seduta generale è disteso un processo verbale degli oggetti trattati e delle deliberazioni prese, per essere conservato negli atti della Società. Il processo verbale è autenticato dalla firma del Conservatore e del Cancelliere, i quali costituiscono 1' ufficio della Società nelle sedute.

ART.° 17.° È fissato dalla Direzione amministrativa un regolamento interno per mantenere il buon ordine e la polizia nelle sedute generali. In detto regolamento entra per massima fondamentale, che nel tempo delle sedute non vi abbiano ad essere nè giuochi nè occupazioni che divertire possano in qualunque modo l'attenzione degli intervenuti dagli oggetti che si trattano nelle sedute. TITOLO II.°

DEI RAPPRESENTANTI LA SOCIETÀ

ART.° 18° LA Società è rappresentata ed amministrata da una Direzione composta da un Conservatore che la presiede, da un Cancelliere, da un Cassiere, da un Ragioniere e da nove Ispettori; e tutti gli atti relativi si riterranno per validi colla firma del Conservatore ed Ispettore incaricato, e colla controfirma del Cancelliere.

ART.° 19.° I Rappresentanti la Società sono eletti ad anno , ed entrano in carica col primo di gennaio di ciascun anno. Le elezioni hanno luogo nella seduta generale di luglio, onde i nuovi eletti possano anticipatamente conoscere gli oggetti che loro vanno ad essere affidati.

ART.° 20.° Per dette elezioni si formano nelle sedute le schede segrete. Chi viene nominato a pluralità di voti s' intende eletto senza ulteriore scrutinio. Qualora non emergesse tale pluralità si rinnova lo scrutinio pei primi tre che nella scheda hanno avuta la pluralità relativa; e se anche questo secondo scrutinio rimanesse senza effetto,si fa la elezione a sorte tra i detti primi tre.

ART.° 21 .° Il Conservatore in carica dà lettera di nomina agli eletti, ed essi sono tenuti di rispondere egualmente per lettera entro un mese se intendano o no di accettare la nomina rispettiva, onde al caso far luogo alla sostituzione.

ART° 22° Ciascuno dei membri della Direzione attende in proprio alle incombenze che gli sono affidate: tutti però dipendono centralmente dal Conservatore.

ART.° 23.° In caso d'impedimento, di malattia o di assenza i Rappresentanti della Società sono suppliti come segue: 1.° Il Conservatore dall'Ispettore che ha avuto nella nomina maggior numero di voti. 2.° Il Cancelliere da uno degli Ispettori a scelta del Conservatore. 3.° Il Cassiere ed il Ragioniere da un Ispettore a loro beneviso di concerto col Conservatore. 4.° E gli Ispettori tra di loro con partecipazione del Conservatore.

ART,° 24.° Per quegli oggetti, su cui deve deliberarsi dalla Direzione in corpo, i membri rispettivi sono uniti in sessioni particolari dal Conservatore. Il numero legale di tali sessioni è di sette, e le deliberazioni sono valide a pluralità di voti degli intervenuti, salve le eccezioni volute dagli articoli 67.° e 87.° Pei soli casi di urgenza può farsi eccezione a tale condizione, e le deliberazioni allora sono valide a pluralità di voti degli intervenuti, salvo a farne rapporto nella prima successiva sessione della Direzione composta in numero legale, da unirsi entro dieci giorni al più.

ART.° 25° Nelle sessioni della Direzione non è ammesso alcun Socio che non sia membro, escluso il caso di cui all' art.° 87.°

SEZIONE PRIMA DEL CONSERVATORE. ART.° 26°

Il Conservatore è il capo della Società ; ne ha la rappresentanza in generale; ne mantiene i regolamenti; ne cura i diritti, le prerogative, i vantaggi, e presiede all'amministrazioue, all' econotuia, alla polizia ed al buon ordine di essa.

ART.° 27.° Convoca e presiede lo sedute generali, e come capo e centro della Direzione e delle Commissioni speciali ne convoca e presiede le unioni e ne dirige le operazioni, salva 1'eccezione di cui all' art." 30.° Autentica i regolamenti interni stati discussi ed adottati dalla Direzione ne' modi indicati dall' art.° 24.°, e firma tutte le carte relative alla Società.

ART.° 28.° Il Conservatore nelle sessioni della Direzione e delle Commissioni speciali ha il voto di preponderanza.

ART.° 29.° Nei casi gravi ed istantanei può in proprio dare gli opportuni provvedimenti, anche senza sentire la Direzione , ne' limiti però degli attributi di essa Direzione , e salvo a farne rapporto nella sua prima sessione da unirsi non piit tardi di giorni tre.

ART.° 30.° In marzo rende i conti d'amministrazione dell' anno ad un' apposita Commissione di tre Soci che è nominata nella seduta di gennaio, nella quale non possono entrare i Soci membri della nuova e della vecchia Amministrazione I conti sono compilati dal Socio Ragioniere come è indicato nell' art.° 44°, e devono essere pienamente giustificati tanto dal lato dell' autorizzazione a fare gli introiti e le spese, quanto dal lato della conversione degli introiti nel pagamento delle spese autorizzate, mediante la unione delle ordinanze e delle ricevute. La Commissione li esamina accuratamente , e ne presenta il rapporto alla Società direttamente nella sessione generale di luglio per le di lei deliberazioni. ART.° 31.° Il Conservatore è risponsabile della di lui amministrazione sino all' approvazione definitiva dei conti per parte della Società.

ART.° 32.° 1 conti e documenti relativi contrassegnati dalla Commissione elle li ha esaminati, sono dopo l'approvazione rimessi all'archivio della Società per esservi conservati.

SEZIONE SECONDA. DEL CANCELLIERE. ART.° 33.°

Il Cancelliere è incaricato di stendere

1.° Tutti i processi verbali sia delle sedute generali, sia delle sessioni della Direzione e delle Commissioni speciali delle quali è membro attivo, esclusa però la Commissione menzionata all' art.° 30.° 2.° Tutte le scritture, lettere e carte relative agli oggetti della Società.

ART.° 34.° E' pure incaricato della registrazione in protocollo di tutti i processi verbali, scritture, lettere e carte, e della loro spedizione, e di raccogliere in un registro particolare tutte le deliberazioni della Società.

ART.° 35.° Custodisce in archivio tutti i processi verbali delle sedute generali e delle sessioni particolari, i bilanci e prospetti annuali e mensili, i contratti, i regolamenti originali, le corrispondenze , e le carte tutte insomma della Società, formandone un indice colla relazione alle suddette classificazioni, e per la dovuta regolarità, e per facilitare nel caso di sua assenza il reperimento delle carte.

ART.° 36° Custodisce pure e mantiene in ordine tutti i libri,fogli periodici e giornali che vengono in proprietà della Società, e tiene anche eli questi un indice alfabetico. I libri , i fogli periodici cd i giornali sono possibilmente riposti in una stanza separata dalle altre carte, ed i Soci hanno la facoltà di esaminarli e di leggerli, ma giammai di trasportarli fuori della Società.

ART.° 37.° Il Cancelliere contrassegna sempre la firma del Conservatore, fuorché sugli ordini interni relativi agli introiti cd ai pagamenti.

SEZIONE TERZA. DEL CASSIERE. ART.° 38° Il Cassiere riceve gli introiti ed eseguisce i pagamenti incombenti alla Società in valute di tariffa.

ART.° 39.° Per le somme che sono pagate alla Società il Cassiere eseguirà quelle annotazioni che gli verranno prescritte dalla Direzione amministrativa. ART.° 40.° Per le somme dovute dalla Società il Cassiere non fa alcun pagamento se non sopra ordine del Conservatore, contrassegnato dal Ragioniere e dall' Ispettore di turno. Gli ordini di pagamento sono fatti sui conti originali presentati dai diversi creditori, quando trattasi di questi, o sopra qualunque altra carta senza bisogno di separato mandato. Di ogni pagamento il Cassiere ritira quietanza, e la conserva unita all' ordine relativo.

ART.° 41° Tanto gli introiti che i pagamenti sono dal Cassiere portati ad uno ad uno in apposito registro di entrata e sortita. ART.° 42.° Al principio di ogni mese il Cassiere presenta al Conservatore lo stato degli introiti e pagamenti fatti nel mese antecedente, e del fondo rimanente. ART.° 43.° Così pure nei primi giorni di gennaio d' ogni anno presenta il conto complessivo degli introiti e pagamenti seguiti nell' anno scaduto, coll'unione di tutti gli ordini e documenti giustificativi, al Conservatore che gliene accusa ricevuta per iscritto. Questi conti sono passati al Ragioniere che li confronta colle registrazioni da lui fatte in ogni mese, e li unisce per allegato al bilancio generale,

SEZIONE QUARTA. DEL RAGIONIERE.

ART.° 44° Il Ragioniere é incaricato della contabilità della Società. Alle epoche determinate compila l'elenco delle rate dovute dai Soci, e lo presenta al Conservatore, che lo passa al Cassiere per la riscossione. Nel caso che un Socio dovesse più di una rata, il Ragioniere lo indica in (letto elenco in colonna separata. Liquida tutti i conti dei somministratori di concerto cogli Ispettori. Esamina i conti presentati dal Cassiere ed i documenti relativi, e comunica al Conservatore le osservazioni che trovasse di fare. Tiene un registro di tutte le rendite e di tutte le spese della Società. Presenta entro la prima metà di dicembre al Conservatore il conto preventivo delle rendite e delle spese della Società pel successivo anno, corredato delle opportune osservazioni. 11 conto e le osservazioni col parere della Direzione sono fatti conoscere alla Società nella seduta generale di gennaio per gli effetti del 1' art.° ° Presenta pure al Conservatore entro la prima metà di febbraio d' ogni anno il bilancio consuntivo dell' anno precedente colle dovute giustificazioni per gli effetti dell' art.° 30.°

ART.° 45.° Essendo le operazioni del Ragioniere laboriose, può egli essere coadiuvato da un Ammanuense nominato dalla Direzione.

ART.° 46.° Questo Ammanuense si presta anche in sussidio della Direzione e delle Commissioni speciali ove ne sia richiesto, e gli è pagata una ricognizione da determinarsi dalla Direzione medesima.

SEZIONE QUINTA.

DEGLI ISPETTORI.

ART.° 47.° Gli Ispettori sono incaricati di tutto ciò che ha relazione all' economia della Società, alla polizia delle sale ed ai trattenimenti sociali.

ART.° 48.° Come incaricati dell' economia attendono 1.° A sorvegliare la custodia e la manutenzione del mobiliare e di tutte le altre proprietà mobili della Società. In conseguenza gli oggetti di uso giornaliero sono dati in consegna agli Inservienti e gli altri sono chiusi a chiave, e questa rimane in deposito presso gli Ispettori appositamente incaricati. 2.° Alla conservazione del palazzo della Società. 3.° A fare la provvista e le somministrazioni degli articoli occorrenti, curandone la conservazione e la consumazione regolare. 4.° Ad alienare economicamente gli avanzi della cera, delle carte usate e degli altri oggetti di poco conto resi inservibili.

ART.° 49° Come incaricati della polizia delle sale gli Ispettori hanno cura 1.° Che lè sale ed i mobili siano in istato di tutta decenza. 2.° Che i Soci siano serviti puntualmente di lumi, di carte e di quegli altri oggetti di cui abbisognassero ne' loro trattenimenti. 3.° Che gli Inservienti adempiano a tutti i loro doveri e si comportino con decenza con subordinazione e con rispetto verso tutti i Soci. 4.° Che nelle sale sia mantenuto il buon ordine, la tranquillità e la osservanza dei regolamenti.

ART.° 50 ° Avvenendo alterchi o contestazioni clamorose tra i Soci per qualunque titolo, I' Ispettore cerca tutte le vie della conciliazione per sedarli, invocando all'uopo l'autorità del Conservatore, e riferendo sempre l' avvenuto alla Direzione nella prima occasione. Que' Soci che non si arrendessero alle ammonizioni dell' Ispettore, od alle avvertenze ed ai disimpegni del Conservatore, sono risguardati come quegli indicati nel

    • § 2.° dell' art.° 85.° , ed è quindi proceduto a termini del susseguente art.° 86.°

ART.° 51.° Come incaricati ai trattenimenti sociali procedono gl' Ispettori a norma eli quanto è specialmente indicato nel titolo VII° , dall' art.° 106.° all' art.° 119.°

ART. 52.° Gli Ispettori esercitano le loro funzioni a mese, quindi alla fine d' ogni mese fanno la consegna tra di loro degli effetti posti sotto la loro custodia e delle chiavi relative.

ART.° 53° Sebbene le operazioni degli Ispettori siano tra essi promiscue, pure alcuni di essi saranno specialmente destinati alla conservazione del palazzo e giardino, agli affitti, alla custodia del mobiliare e polizia delle sale, alla sorveglianza sulle persone di servizio, alle provviste e somministrazioni occorrenti, ed ai trattenimenti sociali. La destinazione speciale a dette incumbenze si farà dalla Direzione al principio di ciascun anno, e la presa deliberazione verrà tenuta esposta nelle sale a comune intelligenza. ART° 54.° Nessuno degli Ispettori potrà di regola generale eseguire da solo quanto è indicato negli articoli precedenti, a meno che non si trattasse di operazione di poco momento; ma specialmente nei casi di provvista di nuovi mobili, dei libri e fogli periodici , degli oggetti di rilevante consumo, delle riparazioni annuali, degli affitti, delle migliorie, e di qualunque altra opera straordinaria, o contestazione a riguardo dei diritti competenti alla Società, dovrà sempre riferire I' occorrente alla Direzione amministrativa per le opportune deliberazioni.

ART.° 55.° Alla fine di ciascun mese l' Ispettore di turno forma il conto pel pagamento dello stipendio alle persone di servizio nella somma rispettivamente determinata dalla Direzione come all'art.° 64.° Sopra tale conto il Conservatore ne ordina il relativo pagamento al Cassiere.

ART.° 56.° Presenta pure alla fitte di ciascun mese al Conservatore il conto degli introiti fatti a sensi del § 4.° dell'art° 48.°, e delle spese pagate per oggetti istantanei e di poco momento, unendovi le quietanze regolari. Questi conti sono dal Conservatore passati al Ragioniere per la opportuna revisione, ed indi comunicati al Cassiere con ordine al medesimo di portare in entrata il montare del ricavato dalla vendita, ed in uscita tutte le spese pagate.

ART.° 57.° Gli Ispettori fanno al Conservatore tutte quelle proposizioni che credono necessarie ali' utilità ed alla economia della Società. ART 58.° In caso di momentanea mancanza del Conservatore possono dare quelle disposizioni d' ordine che fossero di assoluta urgenza , sott' obbligo di riferirne al medesimo nella prima occasione. TITOLO III.° DELLE PERSONE DI SERVIZIO

ART° 59.°

LA Società è servita da due Camerieri, da quattro Inservienti, da un Guardarobiere, da uno Spazzino e da una Portinaia. In caso di bisogno la Direzione ne può provvisoriamente aumentare il numero.

ART.° 60° Essi sono nominati a pluralità di voti della Direzione.

ART.° 6I.° Le persone di servizio dipendono specialmente dalla Direzione, ma sono tenuti a prestarsi agli ordini dei Soci presenti ogni qualvolta si tratti di oggetti relativi alle loro incombenze presso la Società, e che non siano applicati in servizio ordinario della Direzione.

ART.° 62° Il primo Cameriere ha in consegna formale tutti gli oggetti di uso giornaliero, e veglia alla loro custodia e conservazione. La consegna è fatta mediante inventario in doppio originale firmato dall' Ispettore di turno e da esso Cameriere. Uno degli esemplari rimane negli atti della Società, l'altro presso il Cameriere. Degli oggetti aggiunti o consunti è tenuta nota dagli Ispettori, i quali due volte l'anno e tutte le volte che lo trovino conveniente rinnovano 1' inventario in confronto del primo Cameriere, colle formalità indicate.

ART.° 63.° Dovendo il primo Cameriere essere garante del mobiliare a lui affidato e di tutte quelle somme che esigerà dietro gli ordini della Direzione, presterà sigurtà formale nella somma da determinarsi dalla Direzione medesima.

ART.° 64.° Lo stipendio delle persone di servizio, i loro doveri e servizi saranno stabiliti da un apposito regolamento da adottarsi dalla Direzione, e da comunicarsi alla Società in seduta generale.

ART.° 65.° Cadendo le persone di servizio in qualche mancanza gl'Ispettori li ammoniscono e ne fanno all' uopo rapporto alla Direzione pei necessari provvedimenti. Solo quando la mancanza sia tale da esigere un pronto castigo ad esempio, hanno la facoltà di sospenderli momentaneamente dal servizio, salvo sempre a riferire come sopra. TITOLO IV.° DELL' ACCETTAZIONE E SORTITA DE' SOCI.

SEZIONE PRIMA. DELL' ACCETTAZIONE DE' SOCI. ART.° 66.°

LA proposizione di nuovi Soci si fa soltanto dai membri della Società per lettera indiritta al Conservatore e firmata dal proponente, quale ne sarà garante in faccia alla Società per il fatto della proposizione. Nessuno potrà essere proposto per Socio se non avrà compiti gli anni venti.

ART.° 67.° Le dimande sono dal Conservatore comunicate alla Direzione unita in sessione, quale delibera se l' aspirante sia o no proponibile. Se la Direzione a voti unanimi opina favorevolmente, l'aspirante si riguarda per proponibile. Se da uno o più membri della Direzione si fanno delle eccezioni contro l'aspirante, devono esprimersi nella sessione, e quando siano a voti unanimi riconosciute ragionevoli viene immediatamente dichiarato l' aspirante non proponibile. Se poi non vi unanimità di voti, il Conservatore incarica gli altri membri della Direzione di assumere notizie positive sulla persona dell' aspirante in un dato periodo di tempo, dopo il quale in una seconda sessione sentite le presunte informazioni è determinato a pluralità di voti , se l'aspirante sia o no proponibile. In questo caso la sessione non è valida se non coll' intervento di dieci membri della Direzione amministrativa. Nello stesso modo opera il Conservatore quando si tratta di persona non conosciuta dai membri della Direzione.

ART.° 68.° Nei processi verbali di tali sessioni non viene fatta menzione che degli aspiranti stati riconosciuti proponibili.

ART,° 69.° Quanto a quegli aspiranti che non fossero stati riconosciuti proponibili, il Conservatore ne renderà riservatamente inteso il Socio proponente, rimesso alla di lui prudenza di fargli conoscere ì motivi dell'esclusione.

ART° 70.° I1 nome, condizione e domicilio degli aspiranti dichiarati proponibili, coll' indicazione del nome del proponente, qualora questi ne sia contento, sono pubblicati in tabella nella sala principale della Società, ove a comune cognizione rimangono esposti per quindici giorni almeno immediatamente precedenti le sessioni generali di gennaio e di luglio.

ART°. 71.° Durante i quindici giorni dcll' esposizione della tabella è libero ad ogni Socio di fare al Conservatore quelle eccezioni che avesse sulla persona dei proposti , ed il Conservatore dovrà sulle stesse assumere in modo convenevole le opportune informazioni.

ART.° 72° Se l'eccezione si trovasse fondata, il Conservatore convoca immediatamente la Direzione, le comunica il risultato delle assunte informazioni , e viene a pluralità di voti dichiarato se 1' aspirante stato proposto debba essere cancellato dalla tabella.

ART.° 73.° Passati i quindici giorni di cui ali' art.° 70.° senza che ragionevoli eccezioni sieno state fatte sui proposti, i loro nomi sono letti nella seduta generale, la quale delibera a maggioranza di voti sulla loro accettazione.

ART° 74° Le accettazioni d'ordinario hanno luogo nelle sedute generali di gennaio e luglio. Qualora però concorressero particolari circostanze il Conservatore sentita la Direzione amministrativa potrà convocare delle sedute generali straordinarie per l' accettazione di nuovi Soci.

ART.° 75° Al nuovo Socio è data partecipazione dell' accettazione dal Conservatore con lettera nella quale sarà unito un esemplare del Regolamento sociale. Iu questa lettera è contemporaneamente invitato il nuovo Socio a versare nella cassa della Società nel termine di giorni quindici la somma determinata nell' articolo seguente.

ART.° 76.° Il nuovo Socio paga per tassa d'ingresso austriache lir.100, e per la comproprietà delle sostanze sociali altre lir. 400 austriache, oltre il trimestre in corso dell'annuo contributo, di cui all' art.° 125,° Le suddette lir.100 ed il trimestre in corso saranno dal nuovo Socio pagate all' atto dell' accettazione. Le altre lir. 400 si pagheranno rateatamente, in un decennio immediatamente successivo, cioè lir. 10 di trimestre in trimestre, in unione alla suddetta tassa dell' annuo contributo.

ART.° 77.° Col pagamento di detta somma il nuovo Socio entra a parte dei diritti della Società ed assume gli impegni da essa contratti o che venisse a contrarre, e gli obblighi portati da questo Regolamento, e ciò senza bisogno di una dichiarazione esplicita.

ART.° 78° Qualora osservate 1e prescrizioni superiormente stabilite sia stato accettato Socio il figlio, il fratello , od il figlio di fratello di un Socio attuale, e questi intendesse di uscire dalla Società, potrà sostituire il nuovo accettato ne' propri diritti sociali, ed in tal caso il sostituito pagherà per tassa di comproprietà quella somma soltanto che aggiunta a quanto spetterebbe al Socio sostituente, a termini dell'art.° 8g °, costituisca il totale voluto per tassa di comproprietà dall'art.° 76.°, e ciò oltre il trimestre in corso.

ART.° 79.° Tale facoltà è accordata a qualunque Socio, purchè la sostituzione cada sul figlio , sul fratello o sul figlio di fratello di un Socio.

ART.° 80.° La dichiarazione però di sostituzione dovrà essere fatta entro giorni quindici dall' accettazione in Socio del figlio, fratello o nipote, altrimenti non sarà più operativa. Nel predetto caso di sostituzione la sortita del Socio sostituente si ritiene come involontaria per gli effetti dell' art.° 89°, ma egli non potrà ripetere 1' indennizzazione accordata dallo stesso articolo, e fermo però sempre il disposto dall' art.° 88.°

ART.° 81.° Per la prima volta il nuovo Socio viene presentato alla Società dal Socio proponente.

SEZIONE SECONDA. DELLA SORTITA DE' SOCI. ART.° 82.° La sortita dei Soci può essere volontaria, involontaria, o per fatto della Società. ART.° 83.° La sortita volontaria ha luogo quando un Socio dichiari in iscritto al Conservatore che intende di non voler più far parte della Società. Tale dichiarazione perchè sia operativa al principio del successivo anno, deve essere fatta perentoriamente entro il mese di ottobre di ciascun anno.

ART.° 84.° La sortita involontaria si verifica 1.° Per morte naturale del Socio. 2.° Per traslocazione a causa d' impiego fuori di Milano, quando ne faccia 1' opportuna dichiarazione in iscritto al Conservatore. 3.° Per cambiamento di domicilio, quando giustifichi di averlo fissato stabilmente in altro comune, almeno da un anno. In questo terzo caso la dichiarazione dovrà pure essere fatta al Conservatore in iscritto non più tardi del mese di ottobre, come è indicato nell' articolo precedente.

ART.° 85.° Sortono per fatto della Società 1.° Quei Soci che morissero civilmente. 2.° Quelli che lasciassero traspirare qualche eccezione nella loro personale condotta, sia internamente nella Società, sia nella pubblica opinione , sia presso le Autorità politiche o giudiziarie dello Stato. 3.° Quelli che risultassero per un anno intero morosi al pagamento delle somme per cui si sono obbligati verso la Società. Sono risguardati per morosi quei Soci che invitati al pagamento dagli Inservienti, per tre volte in un anno, non adempirono il loro dovere senza motivi legittimi.

ART.° 86.° Gli individui indicati nel §. i.° dell' articolo precedente si intendono esclusi dalla Società senza alcuna premonizione o formalità. Per quegli indicati nel §. 2.°, se la eccezione è tale da lasciare lusinga di correzione, il Conservatore è tenuto ad ammonire il Socio in via riservata. Quando dopo 1'ammonizione il Socio non rientrasse nei suoi doveri, o quando la eccezione fosse superiore a qualunque ammonizione, il Conservatore unisce la Direzione, e formalmente stabilita, dietro le più accurate informazioni, la sussistenza della fatta eccezione, la Direzione ad unanimità di voti delibera per la cancellazione di detto individuo dalla Società. Per quelli finalmente indicati nel §. 3.° , il Conservatore deve invitarli al pagamento entro giorni quindici, rammentando loro la comminatoria dell' articolo precedente che li risguarda. Trascorso detto termine infruttuosamente la Direzione a maggioranza di voti dichiara la loro esclusione dalla Società, salvi a questa i diritti per ripetere il pagamento della somma di cui risultano debitori.

ART.° 87° Se taluno della Direzione non convenisse per la esclusione nel secondo caso indicato all' articolo precedente, è aggiunta alla Direzione una Commissione di altri otto Soci per giudicare di tale esclusione. Questi otto Soci sono estratti a sorte sopra una nota di doppio numero formata dalla Direzione. Perché siano valide le deliberazioni della Direzione unita alla Commissione suddetta, il numero dei membri deve essere almeno di sedici. La esclusione non ha luogo, se non vi sono i voti di due terzi almeno dei membri riuniti. È dovere tanto della Direzione che dell' aggiunta Commissione eli mantenere il segreto sui motivi pei quali il bene della Società richiede la esclusione di taluno dei Soci, come é della prudenza del Conservatore di eseguire riservatamente le risoluzioni analoghe.

ART.° 88.° La sortita volontaria e involontaria dei Soci in quanto ai rapporti di interesse tra la Società ed il Socio non ha luogo che in fine di ciascun anno sociale. In conseguenza sono essi obbligati a tutti gli impegni della Società fino ali'epoca determinata per la sortita. Quanto però ai Soci che sortono per fatto della Società non saranno obbligati per i loro impegni verso la Società, se non sino al giorno che vengono esclusi dalla Società stessa.

ART.° 89° Nulla compete ai Soci che sortono volontariamente cd a quelli che sortono per fatto della Società. I Soci invece di cui nell' art° 84.°, che sortono involontariamente, ricevono un reintegro di sortita stabilito in austriache lir. 400. Il suddetto reintegro di sortita di lir. 400 compete ai Soci che avranno pagata in totalità la tassa di comproprietà indicata nell' art.° 76.° Pei Soci che non avranno compito tale pagamento, saranno invece loro corrisposti tre quarti di quanto avranno pagato per la suddetta tassa di comproprietà. Nel caso di morte di un Socio i di lui diritti di reintegro si devolvono a' suoi eredi.

ART.° 90.° Le ragioni di comproprietà dei Soci che cessano di far parte della Società, come pure tutti i pesi ed obblighi sono concentrati nei Soci che rimangono , e restano di conseguenza esonerati da qualunque futura responsabilità quei Soci che non fanno più parte della Società, e che abbiano adempiti a tutti i loro obblighi ne' sensi dell' art.° 88.°

ART.° 91° Quando per imprevedibili circostanze le dimande per sortita volontaria fossero straordinariamente numerose , il Conservatore prima di far ragione a tali domande, chiama nelle forme prescritte una seduta generale per le deliberazioni della Società. TITOLO V.°

DELL' AMMISSIONE DEGLI ESTRANEI,

ART.° 92.° Sorto ammessi nelle sale della Società anche degli estranei, ma sotto condizioni determinate.

ART: 93.° Di massima l'estraneo domiciliato in Milano non è ammesso più di tre volte all' anno. Gli estranei poi non domiciliati in Milano possono venir ammessi nella Società per tutto il tempo in cui facciano dimora in Milano, se però questo tempo non oltrepassa un mese. Tale concessione non vale pei giorni nei quali vi siano trattenimenti sociali. 11 Conservatore però, ove per vedute ragionevoli lo creda conveniente, può ammettere l'estraneo per un maggior numero di volte, o può interdirgli l'accesso dopo la prima volta per mezzo del Socio presentante.

ART.° 94.° Per le ammissioni il Socio deve prima di presentare l' estraneo farne la domanda al Conservatore, in facoltà del quale è di concederla, ricusarla, oppure di rivocarla in seguito, a seconda che lo trovasse opportuno. Il Socio presentante dovrà altresì inscrivere il nome, cognome, condizione e patria dell' estraneo in un apposito registro della Società.

ART.° 95.° Qualunque estraneo non può essere presentato alla Società, che da un Socio il quale risponde pel medesimo.

ART.° 96.° La presentazione è fatta al Conservatore, ed in di lui assenza all' Ispettore di turno. Pel primo caso il Socio presentante deve pure far conoscere 1' estraneo all' Ispettore, ed informarlo della presentazione fattane al Conservatore. Nel secondo caso è obbligo dell' Ispettore di informare il Conservatore della presentazione avvenuta.

ART.° 97.° Spetta al Socio presentante d' istruire il presentato delle costumanze della Società , onde il medesimo possa uniformarvisi. ART.° 98.° Le persone ammesse come sopra godono nel seno della Società di tutti i riguardi e di tutte le distinzioni. TITOLO VI.°

DELL' AMMISSIONE DELLE SIGNORE

ART.° 99.°

Le signore parenti dei Soci sono ammesse nelle sale della Società nei giorni di ordinaria conversazione senza limite di tempo. Nei giorni di trattenimenti sociali saranno invitate con lettera.

ART.° 100.° La parentela è circoscritta alle mogli, madri, figlie, sorelle , cognate, prime cugine, zie e nipoti de' Soci.

ART.° 101.° Quando la parentela di una signora con un Socio ne' gradi indicati all' articolo precedente non sarà bastantemente nota alla Direzione, il Socio che la presenta dovrà dichiarare alla Direzione stessa tale parentela in iscritto e sulla propria parola d' onore.

ART.° 102.° Quel Socio che sulle condizioni volute dall'art.° 100.° si verificasse avere deluso il Conservatore o la Direzione incorrerà nella cornrninatoria prescritta all' art °85° , e sarà interdetto alla signora da lui presentata in tal modo di mai più intervenire alla Società. ART.° 103.°

Le signore parenti dei Soci sono presentate per la prima volta alla Società da quel Socio al quale appartengono per parentela nei gradi indicati nell'art.° 100.°, previa intelligenza dd Conservatore o dell' Ispettore di turno.

ART.° 104.° Qualunque signora che non sia parente di un Socio nel grado indicato all' art.° 100.° non può mai essere presentata alla Società. Le sole estranee di civile condizione non domiciliate in Milano sono eccettuate da questa disposizione , sotto l'osservanza delle formalità prescritte all'art.° 93.°, salvo alla Direzione di esigere dal Socio presentante tutti quei schiarimenti che si troveranno opportuni, ed in caso che la Direzione venisse delusa avrà luogo il disposto all' art.°102.°

ART.° 105.° Le signore intervengono alle conversazioni ordinarie della Società affatto senza etichetta; e senza etichetta, ma però con tutte le officiosità vi sono ricevute. TITOLO VII° DEI TRATTENIMENTI SOCIALI.

ART.° 106.°

I TRATTENIMENTI della Società vengono determinati dalla Direzione, e sono le accademie, le feste da ballo e simili altri. Per ognuno di questi trattenimenti non si potrà erogare la somma al di là di lir. 3000, senza ottenere 1' autorizzazione della Società unita in seduta generale.

ART.° 107.° La Direzione fissa i giorni in cui avranno luogo, e dà le opportune disposizioni per 1' esecuzione.

ART.° 1O8.° La Direzione provvederà altresì al trattamento ed ai regali da darsi ai virtuosi.

ART.° 109.° Tutti i trattenimenti sociali sono annunciati ai Soci nello stesso modo fissato pei Congressi generali agli articoli 9.°, 10.°, 12.°, ed anche per questi avvisi sono garanti gli Inservienti come all'art. 11.° ART.° 110.°

I Soci intervengono ai trattenimenti senza biglietto o contrassegno ; hanno poi diritto a due biglietti di invito quando trattasi di accademia qualunque, e di tre per le feste da ballo e trattenimenti in giardino. Hanno altresì diritto ad una lettera d' invito per signore, purchè sia parente positivamente nei gradi indicati nell' art.° 100.° , od indubbiamente estranea. Resta in facoltà del Socio di far cambiare il biglietto d' invito per uomo in una lettera per signora, ma non viceversa. Questa disposizione è di rigore, ed in detto numero sono compresi gli estranei. I membri della Direzione e delle Commissioni speciali hanno diritto ad un doppio numero di biglietti. Nel caso di piccoli trattenimenti potrà la Direzione disporre che non vi sieno inviti di sorta.

ART.° III.° La distribuzione dei biglietti o lettere d' invito si fa dai membri della Direzione nei tre giorni che precedono quello fissato pel trattenimento. Nel giorno del trattenimento l'ufficio della distribuzione dei biglietti sarà chiuso alle ore tre pomeridiane , e non vi sarà luogo ad ulteriore rilascio di biglietti o lettere.

ART.° II2.° La Direzione amministrativa dovrà erogare annualmente per i trattenimenti sociali la somma che per tale oggetto sarà assegnata nel conto preventivo. I Soci devono comunicare il nome, cognome, condizione e patria dei loro invitati alla Direzione, la quale gli iscriverà nei biglietti o lettere, fatto controllo di ciascun invito con apposito elenco. È proibito alla Direzione di dispensare biglietti o lettere in bianco. Quanto alle signore si terrà apposita nota separata.

ART.° 113.° Qualora i Soci non si presentassero personalmente a levare i biglietti , dovranno munire la persona da loro incaricata di lettera d' autorizzazione, ove sarà scritto chiaramente il nome degli invitandi colle opportune qualifiche.

ART.° 114.° Se gli invitati sono uomini, basta che appartengano a ceto civile e non soffrano alcuna eccezione. Per le signore non è accordata lettera d' invito in alcun caso che sotto le condizioni portate dagli articoli 100°, 101°, 104.°, e sotto la comminatoria portata dall' art.° 102°. 11 Socio dovrà avvertire la persona invitata che il biglietto o lettera d' invito non può essere ceduto ad altri, colla diffidazione che contravvenendo non sarà più ammessa ai trattenimenti sociali.

ART.° 115.° La Direzione è autorizzata a dispensare un limitato numero di biglietti per estranei distinti, e fra questi solo si potranno ammettere anche le signore non parenti, sotto però le prescrizioni volute dall' articolo precedente, ma per tali casi specialmente la Direzione si assicurerà scrupolosamente delle qualità delle persone. ART.° 116.° È pure autorizzata la Direzione a fare qualche invito anche con lettera di personaggi distinti per eminenti cariche in questa città. Trattandosi di personaggi o magistrati primari, siano estranei o del paese, l'invito potrà essere fatto personalmente dal Conservatore o da una Deputazione scelta dalla Direzione.

ART.°117.° La Direzione di volta in volta disporrà una nota delle suddette persone distinte alle quali fare invito ne' sensi indicati dai due precedenti articoli. In ogni caso il numero complessivo dei medesimi non potrà sorpassare i 150 pei casi di accademie, compresi in questo numero gli inviti pei virtuosi di canto; ed i 300 pei casi di altri trattenimenti. La stampa quindi dei biglietti e lettere d'invito sarà in relazione alle disposizioni di cui sopra, che saranno dal Conservatore di concerto col Cancelliere dati in consegna alla Direzione, quale sarà risponsabile della distribuzione, e ne giustificherà la conversione in apposito bilancio.

ART.° 118.° I membri della Direzione sono i primi incaricati del ricevimento degli invitati ai trattenimenti e del buon ordine e della polizia delle sale. In caso di bisogno il Conservatore, sentita la Direzione , può deputare qualche altro Socio a coadiuvare in tali ispezioni li membri della Direzione.

ART.° I19° Il ripartimento di dette ispezioni è stabilito dal Conservatore, dalle di cui istruzioni nessuno potrà dipartire, TITOLO VIII.°

DELLE PROPRIETÀ E DELLE RENDITE E SPESE SOCIALI

ART° 120,° Le proprietà della Società consistono 1.° Nel palazzo di sua residenza. 2.° Nel mobiliare e negli altri oggetti mobili.

ART° 121° Le sue rendite sono 1.° Il fitto di quella parte di detto palazzo eccedente i bisogni della Società. 2.° La tassa d' ingresso dei nuovi Soci. 3.° L' annuale contributo che si paga da ciascun Socio. 4.° 11 ricavo degli oggetti fuori d'uso.

ART.° 122.° Per le attività indicate al § 2.° dell' art.° 120,° si fa un inventario esatto, e questo inventario è tenuto al corrente tutti gli anni , sia deducendo gli articoli consumati o deperiti, sia aggiungendo quelli di nuova provvista. L' inventario è disteso per la prima volta dall' Ispettore di turno col concorso del Conservatore, da entrambi firmato, ed autenticato dal Cancelliere. Le aggiunte o deduzioni annuali sono fatte e contrassegnate in detto inventario dagli Ispettori di turno, vidimate dal Conservatore ; ma 1' inventario rimane sempre nell'archivio della Società. Da questo inventario è estratto quello da darsi al primo Cameriere a termini dell' art.° 62.°.

ART.° 123.° Non si fa stima degli oggetti appartenenti alla Società che nel caso di dover fare un bilancio formale delle sue proprietà.

ART.° 124.° La tassa d'ingresso è quella determinata nell'art.° 76.° ART.° 125.° 11 contributo annuale è stabilito in lire ottanta austriache e si paga di trimestre in trimestre nel giorno ultimo di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre. E' però in facoltà de' Soci di pagare anticipatamente più trimestri insieme uniti, ma le quietanze da rilasciarsi loro dal Cassiere sono sempre distinte per ciascun trimestre.

ART.° 126.° Le spese ordinarie della Società consistono nel pagamento degli interessi al 4 % delle 170 azioni da lir. 1000 austriache cadauna di debito permanente; nei carichi, nelle riparazioni od altre opere inerenti al palazzo e giardino; nella provvista e manutenzione del mobiliare e di tutti gli oggetti necessari ali' addobbo ai giuochi e conversazioni giornaliere; nell'importare dei trattenimenti, pagamento di salari, articoli di cancelleria e simili altri oggetti di economica amministrazione. Queste spese si soddisfano dalla Direzione per mezzo degli ordini da darsi dal Conservatore al Cassiere.

ART.° 127.° Nessun' altra spesa può aver luogo se non viene in prima sanzionata dalla Società in seduta generale.

ART.° 128.° Sì le une che le altre si liquidano e si pagano colle formalità prescritte dagli articoli 4o.°, 44.°, 55.°, 56.°

ART.° 129.° In principio di ciascun anno la Direzione amministrativa presenta alla seduta generale il conto preventivo voluto dall' art.° 7.°, e presenta pure alla fine di febbraio alla Commissione nominata giusta 1' art.° 30.° il bilancio consuntivo delle rendite e spese della Società, e dei debiti e crediti rimanenti sopra dette rendite e spese come è indicato negli articoli 30.° e 44.°

ART.° 130° Quando da detto bilancio risulti un fondo di cassa superiore ai bisogni della Società, nella seduta generale di luglio viene da essa, sopra rapporto del Conservatore, dichiarato 1' uso da farsene. Se dal bilancio risulta invece una deficienza, è pure determinato dalla Società in detta seduta generale il modo onde farvi fronte. TITOLO IX.° DISPOSIZIONI GENERALI.

ART.° 131.°

TUTTE le adunanze della Società si fanno a porte non fermate. Nessuna unione di Soci può tenersi separata dalle altre, dovendo le sale essere sempre comuni a tutti i Soci. Nel solo caso che la Direzione o le Commissioni speciali tengano le loro sessioni, possono esse riservarsi una delle sale della Società, limitatamente al tempo necessario per tali sessioni.

ART.° 132.° L' uso delle sale è per i trattenimenti autorizzati nel Regolamento presente.

ART.° 133.° E in facoltà dei Soci di fare proposizioni per il bene generale della Società. Que' Soci che ne avessero, le comunicano con rapporto ragionato al Conservatore, il quale sentita in prima la Direzione, se siano o no da prendersi in considerazione, le fa nel caso affermativo conoscere alla Società nella prima seduta generale colla sua opinione per 1' ammissione od esclusione. Se la Direzione opina negativamente sarà salvo al proponente di produrle direttamente alla prima seduta generale. Ove la Società trovasse di prendere in considerazione la fatta proposizione, sarà nella stessa seduta generale nominata una Commissione speciale per 1' esame e rapporto, salvo sempre alla Società di rigettarla, modificarla o sanzionarla definitivamente in altra seduta generale. La Commissione suddetta sarà composta di Soci in numero non minore di cinque , nè maggiore di nove, scelti a maggioranza di voti.

ART.° 134 ° Nello stesso modo si procederà ogni volta che occorresse fare qualche variazione al presente Regolamento. ART.° 135.°

Tosto che il presente Regolamento sarà accettato dalla Società in seduta generale coll'apposizione della firma di ciascun Socio intervenuto alla medesima seduta generale, sarà obbligatorio per tutti i Soci anche non intervenuti, e verrà posto in attività al 1.° gennaio 1833. Da detto giorno restano abrogate tutte le precedenti disposizioni, salvo quanto fu determinato nella seduta generale del 15 maggio 1831, a riguardo del debito permanente di lir. 17om. e del contributo annuo di cui all' art ° 125.°

IL CONSERVATORE, REINA. IL CANCELLIERE, SORMANI. A chiara intelligenza di quanto viene stabilito nella seconda parte dell'ultimo articolo del Regolamento, si aggiunge un estratto delle deliberazioni adottate nel Congresso generale 15 maggio 1851, relativamente al debito permanente delle lir. 17om, trascritto dalla Circolare del 17 dello stesso mese, con cui quelle deliberazioni furono notificate ai singoli Soci.

Dalle Sale della Società, il 17 maggio 1831

Nel Congresso generale tenutosi il 15 corrente, dietro rapporto della Commissione instituita nel Congresso generale del 10 ora scorso aprile, per esaminare e riferire sul progetto presentato dall' altra Commissione nominata nel Congresso generale 28 marzo 1830, venne adottato quanto segue: 1.° Che sia sospesa 1' ammortizzazione del debito sociale a tempo indeterminato, quando sia ridotto ad austriache lir. 17om 2.° Che per detto debito siano rilasciate nuove azioni da austriache lir. 1000 cadauna portanti l'interesse del 4 per 100, contrattabili fra i soli membri della Società, o con la Società stessa; col diritto a questa di redimerle a suo beneplacito, dietro il preavviso di mesi sei; e coll'obbligo alla Società di rilevare al pari le azioni suddette dagli eredi dei Soci defunti, qualora volessero alienarle, mediante il preavviso di un anno. Si aggiunge anche la seguente importante circolare.

SOCIETA'DEL GIARDINO

AI SIGNORI SOCI

Nella Seduta generale del 25 gennaio 1835, dietro analogo rapporto, fu determinato di ritenere aggiunta ali' art.° 74.° del Regolamento sociale la seguente dichiarazione = La suddetta disposizione è applicabile anche pei casi di morte dei Soci nel decorso dell'anno, a completazione del numero portato dall' art. 4.° = Ciò che si porta a notizia dei Signori Soci per loro norma e direzione. Milano, dalle Sale della Società, il 26 gennaio 1835. IL CONSERVATORE IL CANCELLIERE,