Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Dichiarazioni 1

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Atto

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Dichiarazioni 2 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Atto Dichiarazioni 2
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1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte

In riferimento all'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, la conferenza ricorda che il protocollo n. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che è stato firmato e ratificato dalla grande maggioranza degli Stati membri, prevede l'abolizione della pena di morte.

In tale contesto la conferenza prende atto del fatto che, dalla firma del suddetto protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale

Ai fini di una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale, la conferenza invita il Consiglio ad adoperarsi per la rapida adozione di disposizioni appropriate in materia di abilitazione del personale del segretariato generale del Consiglio.

3. Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale

La conferenza prende nota della seguente dichiarazione adottata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale (UEO) il 22 luglio 1997

«DICHIARAZIONE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE SUL RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE E LE SUE RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ALLEANZA ATLANTICA

(traduzione)

INTRODUZIONE

1. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di difesa. Tenuto conto del trattato di Amsterdam, essi ribadiscono l'importanza di proseguire e intensificare tali iniziative. L'UEO è parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea (UE) in quanto fornisce all'Unione l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle missioni di Petersberg ed è altresì un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica, in base alla dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai ministri della NATO a Berlino.
2. Il Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica secondo i rispettivi statuti. Il Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e gli Stati dell'Europa centrale e orientale legati all'Unione europea da un accordo di associazione e candidati all'adesione sia all'Unione europea che all'Alleanza atlantica. L'UEO si afferma pertanto come vera e propria sede di dialogo e di cooperazione tra Stati europei relativamente a questioni attinenti alla sicurezza ed alla difesa in senso lato.
3. In tale contesto l'UEO prende atto del titolo V del trattato sull'Unione europea, relativo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e in particolare degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del protocollo relativo all'articolo J.7, che recitano:
Articolo J.3, paragrafo 1
“1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.”
Articolo J.7
“1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.
Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.
L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a norma dell'articolo N.”
Protocollo sull'articolo J.7
“LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,
TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione europea.
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.”

A. RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM

4. Nella “Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica” del 10 dicembre 1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come obiettivo l'edificazione dell'UEO per tappe successive “come componente di difesa dell'Unione europea”. Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così come essa è sviluppata dal trattato di Amsterdam.
5. Qualora l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima elaborerà e attuerà le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
Nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE per le quali l'Unione ricorre all'UEO, quest'ultima agirà secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo.
L'UEO assiste l'Unione europea nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune attinenti alla difesa, così come definiti all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea.
6. L'UEO ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra ad essa per elaborare e attuare le decisioni dell'Unione riguardanti le missioni di cui all'articolo J.7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare pienamente a tali missioni, a norma dell'articolo J.7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea.
L'UEO promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO in conformità con le disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri dell'UE che contribuiscono alle missioni condotte dall'UEO su richiesta dell'UE di partecipare appieno e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.
7. Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è possibile sin d'ora mettere a punto una serie di misure, alcune delle quali sono già all'esame dell'UEO, e in particolare:
  • misure intese a migliorare il coordinamento dei processi consultivi e decisionali di ciascuna delle organizzazioni, in particolare in situazioni di crisi;
  • tenuta di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni;
  • armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE nonché delle norme amministrative e delle prassi delle due organizzazioni;
  • stretto coordinamento delle attività dei servizi del segretariato generale dell'UEO e del segretariato generale del Consiglio dell'UE, anche mediante lo scambio e il distacco di membri del personale;
  • messa a punto di misure che consentano agli organi competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di avvalersi delle risorse del nucleo di pianificazione, del centro situazione e del centro satellite dell'UEO;
  • cooperazione nel settore degli armamenti, ove necessario, nell'ambito del Gruppo “Armamenti dell'Europa occidentale” (GAEO), quale istanza europea di cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO, nel quadro della razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e dell'istituzione di un'agenzia europea per gli armamenti;
  • disposizioni pratiche volte ad assicurare la cooperazione con la Commissione europea che ne rispecchino il ruolo nel quadro della PESC, quale esso è definito nel trattato di Amsterdam;
  • perfezionamento delle misure in materia di sicurezza con l'Unione europea.

B. RELAZIONI TRA L'UEO E LA NATO NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA

8. L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa collettiva in base al trattato dell'Atlantico del Nord, nonché la sede fondamentale di consultazione tra gli alleati e il quadro ove questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in base al trattato di Washington. L'Alleanza ha avviato un processo di adeguamento e di riforma al fine di poter svolgere con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è volto a rafforzare e rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra l'altro un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza.
9. L'UEO costituisce un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica e continuerà pertanto ad adoperarsi per rafforzare la sua cooperazione di natura istituzionale e pratica con la NATO.
10. Oltre a sostenere la difesa comune di cui all'articolo 5 del trattato di Washington e all'articolo V del trattato di Bruxelles modificato, l'UEO partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come previsto dalla dichiarazione di Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a svolgere appieno il ruolo che le compete, nel rispetto della piena trasparenza e della complementarietà tra le due organizzazioni.
11. L'UEO afferma che tale identità sarà fondata su sani principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, e che consentirà di creare forze militarmente coerenti ed efficaci in grado di operare sotto il suo controllo politico e la sua direzione strategica.
12. A tal fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione con la NATO, in particolare nei seguenti settori:
  • meccanismi di consultazione fra l'UEO e la NATO nel contesto di una crisi;
  • partecipazione attiva dell'UEO al processo di pianificazione della difesa della NATO;
  • collegamenti operativi UEO-NATO per la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di operazioni nelle quali vengano utilizzati mezzi e capacità della NATO sotto il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO, in particolare:
  • pianificazione militare, effettuata dalla NATO in coordinamento con l'UEO, ed esercitazioni;
  • elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO;
  • collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli accordi europei in materia di comando.
Tale cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto, in particolare, degli adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza.

C. RUOLO OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

13. L'UEO svilupperà il suo ruolo di organo politico-militare europeo per la gestione delle crisi, utilizzando i mezzi e le capacità messe a disposizione dai paesi dell'UEO su base nazionale o multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi e capacità della NATO in base agli accordi in corso di elaborazione. In tale contesto l'UEO sosterrà anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di gestione delle crisi.
L'UEO contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, alla definizione progressiva di una politica di difesa comune e provvederà alla sua concreta attuazione sviluppando ulteriormente il proprio ruolo operativo.
14. A tal fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti settori:
  • l'UEO ha sviluppato meccanismi e procedure nel settore della gestione delle crisi, che saranno aggiornati in base alle nuove esperienze acquisite dall'UEO attraverso esercitazioni e operazioni. L'attuazione delle missioni di Petersberg richiede modalità di azione flessibili, adeguate alla diversità delle situazioni di crisi, e l'utilizzo ottimale delle capacità disponibili, grazie anche al ricorso ad uno stato maggiore nazionale fornito da una nazione quadro oppure ad uno stato maggiore multinazionale nell'ambito dell'UEO o ancora ai mezzi e alle capacità della NATO;
  • l'UEO ha già elaborato le “Conclusioni preliminari sulla definizione di una politica europea di difesa comune”, primo contributo riguardante gli obiettivi, la portata e gli strumenti di una politica europea di difesa comune.
L'UEO proseguirà tali lavori basandosi, in particolare, sulla dichiarazione di Parigi e tenendo conto dei pertinenti elementi contenuti nelle decisioni adottate nel corso dei vertici e delle riunioni ministeriali dell'UEO e della NATO dopo la riunione di Birmingham. Essa rivolgerà più particolarmente la propria attenzione ai seguenti settori:
  • definizione dei principi che disciplinano l'utilizzazione delle forze armate degli Stati dell'UEO per operazioni UEO del tipo Petersberg a sostegno degli interessi comuni degli europei in materia di sicurezza;
  • organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di Petersberg, quali l'elaborazione di piani generici e specifici nonché l'addestramento, la preparazione e l'interoperabilità delle forze, eventualmente anche attraverso la partecipazione al processo di pianificazione della difesa della NATO;
  • mobilità strategica sulla scorta dei lavori in corso in sede di UEO;
  • informazione nel settore della difesa tramite il nucleo di pianificazione, il centro situazione e il centro satellite;
  • l'UEO ha adottato numerose misure che le hanno permesso di rafforzare il suo ruolo operativo (nucleo di pianificazione, centro situazione, centro satellite). Il miglioramento del funzionamento delle componenti militari dell'UEO e l'istituzione, sotto la direzione del Consiglio, di un comitato militare rafforzeranno ulteriormente strutture importanti per il successo della preparazione e dello svolgimento delle operazioni dell'UEO;
  • al fine di aprire tutte le sue operazioni alla partecipazione dei membri associati e degli osservatori, l'UEO esaminerà altresì le modalità necessarie per consentire ai medesimi di partecipare pienamente, conformemente al loro status, a tutte le operazioni da essa svolte;
  • l'UEO ricorda che i membri associati partecipano allo stesso titolo dei membri effettivi alle operazioni alle quali contribuiscono nonché alle esercitazioni e alla pianificazione ad esse relative. L'UEO esaminerà inoltre la questione della partecipazione quanto più possibile estesa degli osservatori alla pianificazione e al processo decisionale nell'ambito dell'UEO per tutte le operazioni alle quali essi contribuiscono, conformemente al loro status;
  • l'UEO esaminerà, eventualmente in consultazione con gli organi competenti, la possibilità di un livello massimo di partecipazione dei membri associati e degli osservatori alle sue attività, conformemente al loro status. Essa si occuperà, in particolare, dei settori degli armamenti, degli studi militari e spaziali;
  • l'UEO esaminerà le modalità atte a rendere più intensa la partecipazione dei partner associati ad un numero sempre maggiore di attività.»

4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea

Le disposizioni di cui agli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea nonché gli eventuali accordi da essi derivanti non implicano alcun trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione europea.

5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che gli Stati membri provvedano affinché il comitato politico di cui all'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea possa riunirsi in qualsiasi momento, in caso di crisi internazionali o di altre questioni urgenti, con brevissimo preavviso a livello di direttori politici o supplenti.

6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme

La conferenza conviene quanto segue:

1. Nell'ambito del segretariato generale del Consiglio è istituita, sotto la responsabilità del segretario generale, Alto rappresentante per la PESC, una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme. È istituita un'appropriata cooperazione con la Commissione per garantire la piena coerenza con la politica economica esterna e la politica di sviluppo dell'Unione.
2. La cellula ha in particolare i seguenti compiti:
a) sorvegliare e analizzare gli sviluppi nei settori rientranti nella PESC;
b) fornire valutazioni degli interessi dell'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza e individuare settori di eventuale futuro intervento della PESC;
c) fornire tempestive valutazioni e dare per tempo l'allarme circa eventi o situazioni che possono avere significative conseguenze per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, comprese le possibili crisi politiche;
d) redigere, a richiesta del Consiglio o della presidenza oppure di propria iniziativa, documenti contenenti opzioni politiche motivate, da presentare sotto la responsabilità della presidenza come un contributo alla definizione di politiche in sede di Consiglio e che possono contenere analisi, raccomandazioni e strategie per la PESC.
3. La cellula è composta da personale appartenente al segretariato generale, agli Stati membri, alla Commissione e all'UEO.
4. Ogni Stato membro o la Commissione possono fare proposte alla cellula in merito ai lavori da intraprendere.
5. Gli Stati membri e la Commissione contribuiscono al processo di programmazione politica fornendo, nella misura più completa possibile, informazioni pertinenti, incluse informazioni riservate.

7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea

L'azione nel settore della cooperazione di polizia di cui all'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea, comprese le attività di Europol, è sottoposta ad un appropriato sindacato giurisdizionale da parte delle autorità nazionali competenti, in base alle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che le disposizioni dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea non comportano l'obbligo di adottare pene minime per lo Stato membro il cui ordinamento giuridico non le prevede.

9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che le iniziative riguardanti le misure di cui all'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e gli atti adottati dal Consiglio in base a tale disposizione siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in base alle pertinenti norme del regolamento interno del Consiglio e della Commissione.

10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza rileva che, ove effettuino una dichiarazione a norma dell'articolo K.7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri si riservano il diritto di prevedere nelle loro legislazioni nazionali che, nel caso in cui una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo K.7, paragrafo 1, sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione dovrà adire per tale questione la Corte di giustizia.

11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

L'Unione europea rispetta igualmenteugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

La conferenza nota che la Commissione si impegna a preparare studi di valutazione dell'impatto ambientale all'atto della formulazione di proposte che possono avere significative implicazioni per l'ambiente.

13. Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea

Le disposizioni dell'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea sui servizi pubblici sono attuate nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, fra l'altro per quanto concerne i principi della parità di trattamento, della qualità e della continuità di tali servizi.

14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea

L'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea, che contiene un riferimento alla preferenza naturale tra gli Stati membri nel quadro della fissazione dei prezzi minimi durante il periodo transitorio, non ha alcuna incidenza sul principio della preferenza comunitaria quale definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di protezione e di sicurezza garantito dall'acquis di Schengen

La conferenza conviene che le misure che il Consiglio adotterà in sostituzione delle disposizioni sull'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni contenute nella convenzione di Schengen del 1990 dovrebbero garantire un livello di protezione e sicurezza almeno equivalente alle suddette disposizioni della convenzione di Schengen.

16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che, in sede di applicazione dell'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea, si tenga conto di valutazioni di politica estera dell'Unione e degli Stati membri.

17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che istituisce la Comunità europea

Sono istituite consultazioni con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo.

18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi nei settori contemplati nell'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario.

19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che, nell'esercizio delle loro responsabilità a norma dell'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri possono tener conto di valutazioni di politica estera.

20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea

Le misure adottate a norma dell'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea non ostano a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che il Consiglio esaminerà gli elementi della decisione di cui all'articolo 73 O, paragrafo 2, secondo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea prima della fine del periodo di cinque anni previsto al medesimo articolo, in modo da adottare e attuare tale decisione immediatamente dopo la fine di tale periodo.

22. Dichiarazione sui portatori di handicap

La conferenza conviene che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che le azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero sempre specificare quanto segue:

- le ragioni che ne hanno motivato l'adozione, basate su una valutazione obiettiva della loro necessità e dell'esistenza di un valore aggiunto a livello comunitario;

- la loro durata, che non dovrebbe essere superiore a cinque anni;

- l'importo massimo del loro finanziamento, che dovrebbe riflettere il carattere di incentivo di tali azioni.

24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea

Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea rientrera nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea

Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea rientrera nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte parti contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato convenuto che la Comunità, nello stabilire requisiti minimi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende operare discriminazioni non giustificate dalle circostanze ai danni dei lavoratori delle piccole e medie imprese.

27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte parti contraenti dichiarano che la prima intesa per l'applicazione degli accordi tra le parti sociali a livello comunitario, di cui all'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, consisterà nell'elaborazione, mediante contrattazione collettiva secondo le norme di ciascuno Stato membro, del contenuto degli accordi e che pertanto detta intesa non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di applicare direttamente gli accordi o di definire norme per il loro recepimento né alcun obbligo di modificare la normativa nazionale vigente per facilitarne l'applicazione.

28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea

Gli Stati membri, nell'adozione delle misure di cui all'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa.

29. Dichiarazione sullo sport

La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.

30. Dichiarazione sulle regioni insulari

La conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale.

La conferenza riconosce pertanto che la legislazione comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e che possono essere adottate misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque.

31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987

La conferenza invita la Commissione a presentare al Consiglio, entro e non oltre la fine del 1998, una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisca le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di predisporre una riorganizzazione dei compiti nell'ambito del collegio in tempo utile per la Commissione che assumerà le proprie funzioni nell'anno 2000, allo scopo di garantire una ripartizione ottimale fra portafogli convenzionali e compiti specifici.

In tale contesto, essa ritiene che il presidente della Commissione debba disporre di un ampio potere discrezionale nell'assegnazione dei compiti nell'ambito del collegio, nonché in qualsiasi riattribuzione dei medesimi nel corso del mandato.

La conferenza prende inoltre atto dell'intenzione della Commissione di avviare in parallelo una corrispondente riorganizzazione dei suoi servizi. Essa rileva in particolare l'opportunità che le relazioni esterne ricadano sotto la responsabilità di un vicepresidente.

33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza invita la Corte dei conti, la Banca europea per gli investimenti e la Commissione a mantenere in vigore l'attuale accordo tripartito. Se una delle parti chiedesse un testo successivo o modificativo, essa si adopera per raggiungere un accordo al riguardo, tenendo conto dei rispettivi interessi.

34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi affinché la procedura di codecisione si svolga il più rapidamente possibile. Essa ricorda l'importanza del rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e conferma che il ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7 di detto articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la seconda lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del comitato di conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a nove mesi.

35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che i principi e le condizioni di cui all'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea permetteranno ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza suo previo accordo.

36. Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare

La conferenza riconosce che il regime speciale di associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, è stato concepito per paesi e territori numerosi, con superficie estesa e popolazione rilevante. Dal 1957 detto regime è rimasto pressoché invariato.

La conferenza osserva che oggi i PTOM, rimasti ormai solo 20, sono territori insulari estremamente dispersi con una popolazione complessiva di circa 900 000 abitanti. In linea generale i PTOM subiscono inoltre un ritardo strutturale notevole, legato a svantaggi geografici ed economici particolarmente gravi. Pertanto il regime speciale di associazione concepito nel 1957 non può più rispondere in modo efficace alle sfide dello sviluppo dei PTOM.

La conferenza rammenta solennemente che scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

La conferenza invita il Consiglio a procedere, a norma dell'articolo 136 del trattato che istituisce la Comunità europea, a un riesame del regime di associazione entro il febbraio del 2000, con un quadruplice obiettivo:

- promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale dei PTOM;

- sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione europea;

- prendere in maggiore considerazione la diversità e le caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto riguarda la libertà di stabilimento;

- provvedere a migliorare l'efficacia dello strumento finanziario.

37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania

La conferenza prende nota del parere della Commissione secondo il quale le attuali regole di concorrenza della Comunità consentono di prendere pienamente in considerazione i servizi di interesse economico generale che sono prestati in Germania dagli enti creditizi di diritto pubblico, come pure le agevolazioni che sono loro concesse per compensare gli oneri connessi con tali servizi. In questo contesto resta di competenza di detto Stato membro organizzare in qual modo esso possa permettere alle autorità locali lo svolgimento del compito di mettere a disposizione delle loro regioni una struttura finanziaria efficace e che ricomprenda l'insieme del territorio. Tali agevolazioni non possono pregiudicare le condizioni di concorrenza in una misura che vada al di là di quanto è necessario per l'adempimento di tali compiti specifici e che sia in contrasto con gli interessi della Comunità.

La conferenza ricorda che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad esaminare se negli altri Stati membri esistono casi analoghi, ad applicare, per quanto opportuno, ai casi analoghi le stesse norme e ad informare il Consiglio nella composizione ECOFIN.

38. Dichiarazione sul volontariato

La conferenza riconosce l'importante contributo delle attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale.

La Comunità incoraggerà la dimensione europea delle organizzazioni di volontariato, ponendo particolarmente l'accento sullo scambio di informazioni e di esperienze, nonché sulla partecipazione dei giovani e degli anziani alle attività di volontariato.

39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria

La conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è di fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata dalle competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla presidenza del Consiglio europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 166 del 17 giugno 1993, pag. 1).

La conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione della legislazione comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, dovrebbero definire orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione. Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe essere resa più accessibile e, a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e della prima applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi, stabilito dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 102 del 4. aprile 1996, pag. 2).

Di conseguenza la conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero:

- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell'esame di proposte o di progetti di atti legislativi comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione interna che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti siano correttamente applicati;

- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei testi legislativi.

40. Dichiarazione relativa alla procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

L'abrogazione dell'articolo 14 della convenzione relativa alle disposizioni transitorie allegata al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non modifica la pratica esistente in materia di conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode

La Conferenza considera che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quando agiscono a norma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbero ispirarsi alle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode in vigore nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati

Le Alti parti contraenti convengono che i lavori tecnici iniziati nel corso della presente conferenza intergovernativa procedano con la massima celerità ai fini dell'elaborazione di un testo consolidato di tutti i trattati pertinenti, compreso il trattato sull'Unione europea.

Esse convengono che i risultati finali dei suddetti lavori tecnici, che sono resi pubblici a fini informativi sotto la responsabilità del segretario generale del Consiglio, non abbiano valore giuridico.

43. Dichiarazione relativa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le Alti parti contraenti confermano, da un lato, la dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario allegata al presente atto finale del trattato sull'Unione europea, e, dall'altro, le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in cui si afferma che l'applicazione amministrativa del diritto comunitario compete essenzialmente agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Ciò non pregiudica le competenze di supervisione, controllo ed attuazione delle istituzioni comunitarie, di cui agli articoli 145 e 155 del trattato che istituisce la Comunità europea.

44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alti parti contraenti convengono che il Consiglio adotti tutte le misure necessarie di cui all'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea entro la data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam. A tal fine, i lavori preparatori necessari sono avviati in tempo utile per essere ultimati anteriormente a tale data.

45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti invitano il Consiglio a chiedere il parere della Commissione prima che essa decida su una richiesta, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, da parte dell'Irlanda o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di ricorrere, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Esse si impegnano inoltre ad adoperarsi per consentire all'Irlanda o al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qualora intendano farlo, di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, in modo che il Consiglio sia in grado di adottare le decisioni previste in tale articolo alla data di entrata in vigore del protocollo stesso o, successivamente, in qualsiasi momento.

46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per rendere possibile l'azione tra tutti gli Stati membri nei settori dell'acquis di Schengen, in particolare quando l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbiano accettato, in tutto o in parte, le disposizioni di tale acquis, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti convengono di prendere tutte le misure necessarie affinché gli accordi di cui all'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea possano entrare in vigore alla stessa data dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di adottare le misure di carattere organizzativo che ritenga necessarie per adempiere gli obblighi impostigli dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.

49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, pur riconoscendo l'importanza della risoluzione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili dell'immigrazione del 30 novembre-1o dicembre 1992 sulle domande di asilo manifestamente infondate, e della risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995, sulle garanzie minime per le procedure di asilo, si dovrebbero esaminare ulteriormente la questione dell'abuso delle procedure di asilo nonché adeguate procedure rapide per la gestione delle domande di asilo manifestamente infondate, al fine di introdurre nuovi miglioramenti per accelerare tali procedure.

50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea

Si conviene che la decisione del Consiglio del 29 marzo 1994 («il compromesso di Ioannina») sia prorogata fino all'entrata in vigore del primo allargamento e che, entro tale data, si trovi una soluzione per il caso specifico della Spagna.

51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di Amsterdam

Il trattato di Amsterdam abroga e sopprime disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e adatta alcune delle loro disposizioni, compreso l'inserimento di alcune disposizioni del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Tali operazioni non pregiudicano l'acquis comunitario.