Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Dichiarazioni 2

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Dichiarazioni 1

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Firma IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Dichiarazioni 1 Firma
Depositario: Governo della Repubblica italiana

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1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli enti creditizi

Per l'Austria ed il Lussemburgo resta inteso che la dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania si applica anche agli enti creditizi con analoga struttura organizzativa in Austria ed in Lussemburgo.

2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea

L'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea richiede l'unanimità di tutti i membri del Consiglio dell'Unione europea, cioè di tutti gli Stati membri, ai fini dell'adozione di decisioni relative all'applicazione alle azioni nei settori di cui all'articolo K.1 delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Inoltre, prima di entrare in vigore, qualsiasi decisione unanime del Consiglio dovrà essere adottata in ciascuno Stato membro, secondo le rispettive norme costituzionali. In caso di trasferimento della sovranità secondo la definizione della costituzione danese, tale adozione richiederà in Danimarca la maggioranza dei cinque sesti dei membri del Folketing oppure la maggioranza dei membri del Folketing e la maggioranza dei votanti in un referendum.

3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del Belgio sulla sussidiarietà

Per i governi tedesco, austriaco e belga resta inteso che l'azione della Comunità europea in base al principio di sussidiarietà non riguarda solo gli Stati membri ma anche le loro entità, nella misura in cui questi dispongono di un proprio potere legislativo conferito loro dal diritto costituzionale nazionale.

4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

L'Irlanda dichiara che intende esercitare i diritti di cui all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda di partecipare all'adozione di misure a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea nella massima misura compatibile con il mantenimento in vigore della sua zona di libero spostamento con il Regno Unito. L'Irlanda rammenta che la sua partecipazione al protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea rispecchia la propria intenzione di mantenere la sua zona di libero spostamento con il Regno Unito al fine di potenziare al massimo la libertà di circolazione da e verso l'Irlanda.

5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Nell'approvare il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il Belgio dichiara che, in base agli obblighi che gli incombono in forza della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, procederà, secondo quanto stabilito alla lettera d) dell'articolo unico di tale protocollo, all'esame individuale di ogni domanda d'asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro.

6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'unione europea

Il Belgio, la Francia e l'Italia osservano che, sulla base dei risultati della Conferenza intergovernativa, il trattato di Amsterdam non risponde alla necessità, riaffermata al Consiglio europeo di Madrid, di progressi sostanziali sulla via del rafforzamento delle istituzioni.

Questi paesi considerano che un tale rafforzamento è una condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di adesione. Essi sono determinati a dare al protocollo sulla composizione della Commissione e la ponderazione dei voti tutto il seguito appropriato e considerano che un'estensione significativa del ricorso al voto a maggioranza qualificata fa parte degli elementi pertinenti di cui occorrerà tenere conto.

7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

La Francia considera che l'attuazione del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea non riguarda il campo di applicazione geografica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, quale definito dall'articolo 138, paragrafo 1 di tale convenzione.

8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose

Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all'atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.