Trattato de' governi/Libro settimo/II

Libro settimo
Capitolo II:
Qual sia l'intento del popolare stato

../I ../III IncludiIntestazione 19 dicembre 2011 75% filosofia

Aristotele - Trattato de' governi
(Politica)
(IV secolo a.C.)
Traduzione dal greco di Bernardo Segni (XVI secolo)
Libro settimo
Capitolo II:
Qual sia l'intento del popolare stato
Libro settimo - I Libro settimo - III


[p. 260 modifica]L’intento, e la supposizione del popolare stato è la libertà. E questo s’usa di dire dai popolari, come se in questo solo stato la libertà fusse partecipata dai cittadini. E tal fine si dice, che si propone il popolo. E di libertà si dice essere propietà di comandare, e l’essere sottoposto scambievolmente; perchè il giusto popolare è la parità, che è secondo il numero, e non quella, che è secondo la degnità. Ed essendo questo giusto così fatto, consegue però di necessità che e’ sia in tale stato padrone il popolo, e che e’ prevaglia quello, che [p. 261 modifica]pare alli più, e che ciò sia il fine, e il giusto di questo governo, chè li popolari dicono che ciascun cittadino debbe avere il pari. E però negli stati popolari accade che li poveri sono da più che li ricchi. E la ragione è, ch’e’ sono più; e in tale stato prevale l’opinione dei più. Questo adunche è un segno della libertà, che tutti i popolari cittadini e propongono per mira in tal governo.

E l’altro è, che ogni uomo vi viva a suo modo; e ciò affermano essi essere propietà della libertà, se egli è vero che ’l servo non possa fare a suo modo. È pertanto questo il secondo termine dello stato popolare. E di qui è nato, che tale stato non vuole stare sottoposto ad alcuno; e se questo è impossibile, almeno e’ vuole stare sottoposto, e comandare scambievolmente. E tale ordine è utile a questo governo per mantenere quella libertà, che ha per fine il pari.

Le quai cose in tal modo presupposte, e in tale modo di governo constituita la città, le conseguitano tali ordini popolari necessariamente; cioè, che il popolo tutto elegga li magistrati di tutto ’l popolo; che il popolo sia padrone di ciascuno particolare; e che ciascuno particolare alla sua volta sia padrone di tutto il popolo; che li magistrati si tragghino a sorte, o tutti, o quei che non hanno bisogno di esperienza, nè d’arte; che li magistrati non si dieno con rispetto di censo alcuno, o con rispetto di pochissimo; che uno medesimo non possa avere un magistrato due volte, o di rado; o pochi magistrati sieno quei, che due volte si possino esercitare, eccettuati quei della guerra; che li magistrati si faccino per tempo corto, o tutti, o il più che si può; che tutti i cittadini rendino il giudizio, e sien composti li giudizî di tutti, e giudichino di tutte le cose, o della più parte, e delle grandissime, e di molta importanza: com’è del rivedere conto ai magistrati, [p. 262 modifica]e dello stato della città, e delle convenzioni fatte tra i particolari; che la concione sia padrona di ogni cosa, e che nessuno magistrato sia padrone di nulla o di poche cose, o almeno che la concione sia padrona delle grandissime.

Infra li magistrati quello del consiglio è popolarissimo, dove a tutti non si dia salario; perchè allora si toglie la forza a tal magistrato: perchè il popolo, che tutto v’è salariato, riduce quivi tutti i giudizî siccome io ho detto innanzi nella dottrina datane. È oltra di questo ordine da tale stato, che e’ ci si dia salario a tutti; e massimamente alla concione, ai giudizî, e ai magistrati, o almanco ai magistrati, ai giudizî, al consiglio, e alle concioni principali; o a quei magistrati, con li quali per necessità si conviene insieme a mangiare. Oltra di questo perchè lo stato dei pochi potenti si diffinisce con la stirpe, con la ricchezza e con la erudizione, ordini popolari però verranno ad essere il tenere conto degli ignobili, dei poveri, e degli artefici.

E che dei magistrati nessuno se ne dia a vita; e se e’ ve ne fusse pure rimasto alcuno di quei dello stato mutato, che e’ se gli lievi la forza; e che li magistrati in cambio d’essere eletti sieno tratti. E questi ordini sono comuni adunche agli stati di popolo, i quali hanno la giustizia che si confessa in simili stati; la quale è che tutti li cittadini abbino il pari numerale. E in questo consiste il giusto dello stato popolare, che veramente sia tale; perchè esso è pari. Ed è giusto che li ricchi non punto più dei poveri sieno partecipi nel governo; e che non soli li ricchi sieno sopra gli altri, ma tutti ugualmente per via del numero. E in tal modo si stima in tale stato esservi la

no match

modifica

parità e la libertà.