Torino e suoi dintorni/Capitolo sesto/V

Capitolo sesto - V

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V.— SICUREZZA PUBBLICA.


S. M., con decreto del 30 settembre 1848, abolita l’antica polizia, e stabilito il servizio della medesima sotto forme diverse, creò per tutto lo Stato un’amministrazione di sicurezza pubblica, cui appartiene di vegliare e provvedere preventivamente all’ordine ed alla osservanza delle leggi nell’interesse sì pubblico che privato. Essa, in seguito alle modificazioni al sovracitato decreto arrecatevi dalla legge 11 luglio 1852 è posta sotto l’immediata dipendenza del ministero dell’interno, ed è affidata in ogni divisione amministrativa all’intendente generale; in ciascuna provincia all’intendente; e nei comuni ai sindaci. Nei capi luoghi di divisione e di provincia si sono stabiliti delegati sotto la diretta dipendenza degli intendenti al cui ufficio sono applicati; e venne fatta facoltà ai singoli comuni di richiedere uno speciale delegato, il quale ha gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848 e li esercita sotto la direzione del sindaco.

Nelle città e provincie di Torino e Genova vennero conservati i questori, e gli assessori coadiuvati da speciali applicati.

L’esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza è specialmente commessa al corpo dei carabinieri reali.

Questura della città e provincia di Torino (Piazza Castello, palazzo Madama). — L’amministrazione di sicurezza pubblica è affidata ad un questore dipendente dall’intendente generale. Esso è nominato dal Re, e scelto nell’ordine giudiziario; esso ha grado, stipendio e divise eguali agli intendenti.

Assessori. — Gli assessori, coadiuvati dagli applicati, assistiti dalle guardie di pubblica sicurezza, sopravedono in un col questore alla pubblica sicurezza. Essi sono di nomina regia, e debbono essere laureati in leggi, aver fatto la pratica legale e, possibilmente, un anno di volontariato in un ufficio del pubblico ministero. Il loro grado e stipendio [p. 139 modifica]è uguale a quello de’consiglieri d’intendenza. Presentandosi al pubblico per atti del loro ministero, sono fregiati di una sciarpa tricolore che portano ad armacollo. In Torino, oltre un assessore di prima classe, che prende il titolo di assessore capo, ed è specialmente destinato presso il questore, vi sono tre assessori di seconda classe e quattro assessori di terza, incaricati del servizio delle sezioni: il loro uffìzio trovasi nei seguenti luoghi:

Sezione Dora (Via Pellicciai, 12).
» Monviso (Via Arsenale, 7, piano terreno).
» Po (Via al Fiume, casa Faccio e Tolentino)
» Moncenisio (Via Madonnetta, 15, scala nel cortile, piano 2).
» Borgo Dora (Piazza Emanuele Filiberto, 3).
» Borgo Po (Piazza della Gran Madre di Dio, casa parrocchiale).
» Borgo nuovo (Via della Chiesa, 13).

Carabinieri reali. — Il corpo dei R. carabinieri fu creato con lettere patenti 3 luglio 1814. Per la divisione di Torino la forza de’R. carabinieri è composta di 1 comandante, di 3 compagnie, di 9 luogotenenze e di 80 stazioni. Una compagnia, destinata al servizio interno della città di Torino, si divide in 7 stazioni, una per ciascuna sezione ed una per ciascun borgo della città; evvi inoltre una compagnia ed una luogotenenza destinata al servizio esterno della città, cioè divisa in altrettante stazioni quanti sono i capiluoghi di mandamento formanti la torinese provincia.

Il comando della divisione di Torino è composto di un comandante in primo, d’un comandante in secondo, e di sette uffiziali applicati allo Stato Maggiore del Corpo, cioè d’un colonnello relatore del Consiglio generale d’amministrazione, di un maggiore comandante il deposito, d’un capitano incaricato degli allievi-carabinieri, di due luogotenenti, di due sottotenenti, di un quartieniastro, di due chirurghi maggiori e del cappellano.

Guardie di sicurezza pubblica. — Le funzioni attribuite dalla legge 3 settembre 1848 agli apparitori sono disimpegnate in oggi da un corpo di guardie di pubblica sicurezza. Gli uomini che fanno parte di questa devono essere intelligenti e notoriamente onesti, che non abbiano mai soggiaciuto a procedimenti criminali, nè a condanne per debiti. Esse sono provviste di una medaglia, di cui devono sempre essere portatori, per giustificare la loro qualità in caso di bisogno.