Torino e suoi dintorni/Capitolo quarto/IV

Capitolo quarto - IV

../III ../../Capitolo quinto IncludiIntestazione 12 novembre 2021 75% Da definire

Capitolo quarto - III Capitolo quinto
[p. 97 modifica]

IV. — FUNZIONI D’ONORE PRESSO LA PERSONA DEL RE.

Col citato decreto 26 gennaio 1849 Carlo Alberto disponeva anche circa le funzioni d’onore ed i ricevimenti quanto segue: Le funzioni d’onore presso la persona del Re sono ordinarie o straordinarie. Lo ordinarie si esercitano dagli aiutanti di campo ed ufficiali d’ordinanza. Le straordinarie hanno luogo nelle solenni funzioni, feste e ricevimenti, nelle quali circostanze hanno posto e precedenza appresso alla persona del Re, dopo i Principi del sangue, come grandi ufficiali dello Stato: i Cavalieri dell’Ordine supremo dell’Annunziata; i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; i Marescialli ed i Generali dell’esercito, l’Ammiraglio ed i viceammiragli; i Ministri segretari di Stato; i Presidenti del Consiglio di Stato; i Primi Presidenti dei magistrati supremi di cassazione e della R. Camera dei conti; i Primi Presidenti dei Magistrati d’appello; il Controllore generale. I ricevimenti nella Casa del Re sono generali o particolari. Per gli uni e per gli altri il Prefetto del palazzo riceve e comunica a chi spetta gli ordini del Re.