L. 2 dicembre 1998, n. 420 - Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati: differenze tra le versioni
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{{Qualità|avz=25%|data=|arg=Da definire}}Legge 2 dicembre 1998, n. 420
"Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati"
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Art. 1.
1.
"Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".
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Art. 2.
1. Dopo
"Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui
Art. 3.
1. Il comma 1
"1.
Art. 4.
1. Il comma 2
"2.
Art. 5.
1. Dopo
"Art. 261-bis. - (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari
a) dalla corte militare
b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma".
Riga 39:
Art. 6.
1.
"Art. 1. - (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito
Art. 7.
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Art. 8.
1.
2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di
Art. 9.
1. Dopo
"Art. 30-bis. - (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte
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Trieste Bologna
Bologna Ancona
Ancona
Campobasso Bari
Bari Lecce
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Napoli Roma".
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