Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVI: differenze tra le versioni

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Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto passeggeri di linea a fini commerciali a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 1 della legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste.
===Appendice 11 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI ===
====AUSTRIA ====
:Enti secondo la definizione degli articoli da 63 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57).
====FINLANDIA ====
:Aeroporti gestiti da «Ilmailulaitos» a norma dell'Ilmailulaki (595/64).
====ISLANDA ====
:Direzione dell'aviazione civile.
====LIECHTENSTEIN ====
:-
====NORVEGIA ====
:Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1).
====SVEZIA ====
:Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla Lag (1957:297) om luftfart.
:Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.
====SVIZZERA ====
:Aeroporto di Basilea-Mulhouse istituito a norma della Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.
:Aeroporti gestiti su licenza a norma dell'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948 sull'aviazione civile.
 
===Appendice 12 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O DELLE IDROVIE INTERNE ===
====AUSTRIA ====