Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII: differenze tra le versioni

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====Parità di trattamento fra uomini e donne ====
;17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::All'articolo 1 i termini «articolo 119 del trattato» vanno letti «articolo 69 dell'accordo SEE».
;18. 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.
;19. 379 L 0007: Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.
;20. 386 L 0378: Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 40)
;21. 386 L 0613: Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19.12.1986, pag. 56)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.
 
====Diritto del lavoro ====
;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)