Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII: differenze tra le versioni

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===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
====Sicurezza e salute sul lavoro ====
;1. 377 L 0576: Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n. L 229 del 7.9.1977, pag. 12), modificata da:
- 379 L 0640: Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11)
- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
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Nødutgang plasseres over utgangen
Nödutgång (placeras ovanför utgången)
;2. 378 L 0610: Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)
;3. 380 L 1107: Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
- 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)
;4. 382 L 0605: Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 12)
;5. 383 L 0477: Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 25), modificata da:
- 391 L 0382: Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)
;6. 386 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.5.1986, pag. 28)
;7. 388 L 0364: Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9.7.1988, pag. 44)
;8. 389 L 0391: Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1)
;9. 389 L 0654: Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 1)
;10. 389 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 13)
;11. 389 L 0656: Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 18)
;12. 390 L 0269: Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 9)
;13. 390 L 0270: Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 14)
;14. 390 L 0394: Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 1)
;15. 390 L 0679: Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1)
;16. 391 L 0383: Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)
====Parità di trattamento fra uomini e donne ====
;17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1 i termini «articolo 119 del trattato» vanno letti «articolo 69 dell'accordo SEE».
;18. 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.
;19. 379 L 0007: Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.
;20. 386 L 0378: Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 40)
;21. 386 L 0613: Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19.12.1986, pag. 56)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.
====Diritto del lavoro ====
;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
;23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «nel campo di applicazione territoriale del trattato» vanno letti «nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE».
;24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
- 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.