Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/10: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ProtocolliPROTOCOLLO 10 <br />sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/10
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
Riga 10:
|NomePaginaCapitoloSuccessivo=
}}
===CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ===
===PROTOCOLLO 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci ===
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Line 23 ⟶ 22:
-relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
-richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.
 
===CAPO II PROCEDURE ===
Articolo 3
Controlli per sondaggio e formalità
Riga 60:
Corsie di passaggio rapido
Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.
 
===CAPO III COOPERAZIONE ===
Articolo 10
Cooperazione tra autorità
Line 86 ⟶ 87:
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.
 
===CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ===
Articolo 15
Agevolazioni di pagamento