Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera) ===
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.
>SPAZIO PER TABELLA>
21994A0103(07)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0158 - 0158