Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all'accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l'altro, l'obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo.
21994A0103(44)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 43 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0209 - 0209
===PROTOCOLLO 43 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia ===
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.