Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato ===
All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 64 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.
21994A0103(28)
Accordo sullo Spazio economico europeo - Protocollo 27 sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato
 
 
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0193 - 0194
===PROTOCOLLO 27 sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato ===
Per garantire l'esecuzione, l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti: