Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE VI - COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ ===
;Articolo 78
:Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:
::* ricerca e sviluppo tecnologico,
::* servizi di informazione,
::* ambiente,
::* istruzione, formazione professionale e giovani,
::* politica sociale,
::* protezione dei consumatori,
::* piccole e medie imprese,
::* turismo,
::* settore audiovisivo, e
::* protezione civile,
:nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.
 
;Articolo 79
:1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
:2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.
:3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.
 
;Articolo 7880
:La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:
::* partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
::* definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
::* scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
::* sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
::* legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
::* coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.
 
;Articolo 81
Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:
:Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:
::a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
::b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
::c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
::d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;
::e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
::f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.
 
;Articolo 82
- ricerca e sviluppo tecnologico,
:1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:
::a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
:::* agli stanziamenti d'impegno e
:::* agli stanziamenti di pagamento,
::iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
::Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.
::L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
::I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.
::Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);
::b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
::c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
:2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.
 
;Articolo 83
- servizi di informazione,
:Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.
 
;Articolo 84
- ambiente,
:Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.
 
;Articolo 85
- istruzione, formazione professionale e giovani,
:Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.
 
;Articolo 86
- politica sociale,
:Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.
 
;Articolo 87
- protezione dei consumatori,
:Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.
 
- piccole e medie imprese,
 
- turismo,
 
- settore audiovisivo, e
 
- protezione civile,
 
nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.
 
 
Articolo 79
 
1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
 
2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.
 
3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.
 
 
Articolo 80
 
La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:
 
- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
 
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
 
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
 
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
 
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
 
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.
 
 
Articolo 81
 
Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:
 
a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
 
b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
 
c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
 
d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;
 
e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
 
f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.
 
 
Articolo 82
 
1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:
 
a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
 
- agli stanziamenti d'impegno e
 
- agli stanziamenti di pagamento,
 
iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
 
Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.
 
L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
 
I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.
 
Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);
 
b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
 
c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
 
2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.
 
 
Articolo 83
 
Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.
 
 
Articolo 84
 
Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.
 
 
Articolo 85
 
Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.
 
 
Articolo 86
 
Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.
 
 
Articolo 87
 
Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.
 
 
Articolo 88
 
Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.
 
;Articolo 88
:Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.
 
===PARTE VII - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI ===