Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE IV - CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI ===
====CAPO 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE ====
;Articolo 53
:1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:
::a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
::b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
::c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
::d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
::e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
:2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
:3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
::* a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
::* a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
::* a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
:che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
::a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
::b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
 
;Articolo 54
:È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.
:Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
::a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
::b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
::c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
::d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 
;Articolo 5355
:1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.
:Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.
:Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.
:2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.
:Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.
 
;Articolo 56
1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:
:1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
::a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
::b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
::c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
:2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
:3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
:4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.
 
;Articolo 57
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
:1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
:2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
::a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
::b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.
 
;Articolo 58
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
:Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.
 
;Articolo 59
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
:1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
 
:2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
:3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.
 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
 
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
 
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
 
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
 
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
 
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
 
 
Articolo 54
 
È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.
 
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
 
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
 
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
 
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
 
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 
 
Articolo 55
 
1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.
 
Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.
 
Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.
 
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.
 
Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.
 
 
Articolo 56
 
1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
 
a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 
b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
 
c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
 
2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
 
3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
 
4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.
 
 
Articolo 57
 
1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
 
2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 
a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
 
b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.
 
 
Articolo 58
 
Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.
 
 
Articolo 59
 
1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
 
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
 
3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.
 
 
Articolo 60
 
L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.
 
;Articolo 60
:L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.
 
====CAPO 2 - AIUTI DI STATO ====