Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE I - OBIETTIVI E PRINCIPI ===
;Articolo 21
:1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
:2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
::a) la libera circolazione delle merci,
::b) la libera circolazione delle persone,
::c) la libera circolazione dei servizi,
::d) la libera circolazione dei capitali,
::e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
::f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.
 
;Articolo 32
:Ai fini del presente accordo, si intende per:
::a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
::b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
::c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
 
;Articolo 13
:Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
:Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.
:Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.
 
;Articolo 4
1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
:Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
 
;Articolo 5
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
:Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.
 
;Articolo 6
a) la libera circolazione delle merci,
:Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.
 
b) la libera circolazione delle persone,
 
c) la libera circolazione dei servizi,
 
d) la libera circolazione dei capitali,
 
e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
 
f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.
 
 
Articolo 2
 
Ai fini del presente accordo, si intende per:
 
a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
 
b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
 
c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
 
 
Articolo 3
 
Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
 
Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.
 
Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.
 
 
Articolo 4
 
Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
 
 
Articolo 5
 
Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.
 
 
Articolo 6
 
Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.
 
 
Articolo 7
 
Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
 
a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
 
b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.
 
;Articolo 7
:Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
::a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
::b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.
 
===PARTE II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ===