Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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====CAPO 2 - AIUTI DI STATO ====
;Articolo 6261
:1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
:2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
::a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
::b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
::c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
:3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
::a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
::b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
::c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
::d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.
 
;Articolo 6362
:1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
::a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
::b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.
:2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.
 
;Articolo 6163
:L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.
 
1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
 
2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 
c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
 
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 
d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.
 
 
Articolo 62
 
1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
 
a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
 
b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.
 
2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.
 
 
Articolo 63
 
L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.
 
 
Articolo 64
 
1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).
 
Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.
 
Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
 
Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
 
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.
 
;Articolo 64
:1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).
:Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.
:Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
:Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
:2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.
 
====CAPO 3 - ALTRE NORME COMUNI ====