Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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===PARTE III - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI ===
====CAPO 1 - LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI ====
;Articolo 2928
:1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
:2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
:3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
::a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
::b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
::c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
::d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
;4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
:5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.
 
;Articolo 3029
:Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:
::a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
::b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.
 
;Articolo 2830
:Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.
 
1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
 
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
 
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 
b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
 
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 
d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
 
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
 
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.
 
 
Articolo 29
 
Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:
 
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
 
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.
 
 
Articolo 30
 
Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.
 
 
====CAPO 2 - DIRITTO DI STABILIMENTO ====