Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni
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====CAPO 4 - STATISTICHE ====
;Articolo 76 ▼
:1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.▼
:2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.▼
▲Articolo 76
:3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.▼
:4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.▼
▲1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
▲2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
▲3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
▲4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
====CAPO 5 - DIRITTO SOCIETARIO ====
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