Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Trattato: differenze tra le versioni

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====CAPO 4 - STATISTICHE ====
;Articolo 76
 
:1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
 
:2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
Articolo 76
:3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
 
:4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
 
2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
 
3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
 
4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.
 
 
====CAPO 5 - DIRITTO SOCIETARIO ====